REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PRATOLA SERRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1

PRINCIPI

1 – Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina nei limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nonché dall’art. 12 dello statuto:

a)    le modalità per la convocazione del Consiglio e per la presentazione e la discussione delle proposte di deliberazione;

b)   il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute e per l’approvazione delle delibere;

c)    le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio e ai singoli gruppi consiliari i servizi e le risorse per il loro funzionamento, nonché le modalità di gestione delle risorse e dei servizi assegnati;

d)   le attività propedeutiche alla convocazione del Consiglio;

e)    le forme di partecipazione democratica e di informazione dei gruppi consiliari e dei singoli consiglieri in relazione alle attività del Consiglio e agli atti e provvedimenti adottati dagli altri organi dell’Amministrazione Comunale;

f)     le modalità di svolgimento delle sedute consiliari;

g)    le modalità di costituzione e i poteri delle commissioni consiliari.

2 – Il regolamento è modificabile con le stesse procedure previste per la sua approvazione.

 

Art. 2

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1 - Il Consiglio è presieduto dal Sindaco o, su delega di quest’ultimo, dal Vice Sindaco.

2 -  Il Presidente convoca il Consiglio, fissandone l’ordine del giorno, e disciplina l’andamento della seduta consiliare, sovrintendendo alla discussione e alle votazioni.

 

 

Art. 3

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1 – Il Consiglio è convocato dal Presidente, che ne fissa l’ordine del giorno, dandone notizia a tutti gli assessori e consiglieri, mediante apposito avviso notificato dai messi comunali, almeno cinque giorni prima; nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima e, almeno ventiquattrore prima, qualora sia improcrastinabile l’adozione immediata di provvedimenti urgenti.

Ove non fosse possibile la notifica a mezzo messi, l’ordine del giorno si intenderà validamente notificato se disposto alternativamente con una delle seguenti modalità:

Telegramma, fax, messaggio SMS, posta elettronica.

Con riferimento a quanto precede i Consiglieri comunali devono comunicare:

-         il proprio numero telefonico abilitato a ricevere SMS

-         il numero di fax

l’indirizzo di posta elettronica.

Gli atti e provvedimenti riguardanti gli argomenti proposti all’ordine del giorno devono essere posti in visione almeno 24 ore prima della seduta.

2 – Per gravi e comprovati motivi il Sindaco può modificare o integrare l’ordine del giorno già fissato nell’avviso di cui al comma 1, con ulteriore avviso notificato almeno cinque giorni prima della seduta consiliare.

3 – La seconda convocazione del Consiglio è precisata nell’avviso di cui al comma 1 per il giorno successivo a quello stabilito per la prima convocazione.

4 – Il Sindaco convoca il Consiglio quando lo ritenga opportuno e, in ogni caso:

a)    nelle ipotesi previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nonché dallo statuto;

b)   su richiesta della Giunta Comunale;

c)    su richiesta di un quinto dei consiglieri, che propongono uno o più argomenti da inserire nell’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

Nei casi sopra previsti il Sindaco è tenuto a riunire entro venti giorni dalla richiesta o dalla data in cui si verificano le ipotesi di cui alla precedente lett. a), salvo deroghe espressamente previste.

Per quello che riguarda la convocazione del consiglio ricadente nel mese di agosto, il Sindaco sentirà preventivamente i capigruppo consiliari per verificarne la disponibilità.

5 – L’ordine del giorno contiene le proposte di deliberazione, le mozioni e le relazioni  sottoposte all’esame del Consiglio.

6 – Gli atti di diritto privato e i provvedimenti amministrativi concernenti gli argomenti posti all’ordine del giorno possono essere richiesti in visione dai consiglieri, nei limiti previsti dallo statuto, dal regolamento sull’esercizio del diritto di accesso e dalle leggi vigenti, ventiquattro ore prima della seduta consiliare.

7 – Le sedute consiliari, oltre che presso la sede municipale, possono essere convocate anche presso altre strutture pubbliche.

 

Art. 4

DISCUSSIONE

1 – La discussione è dichiarata aperta dal Presidente, che concede la parola all’assessore incaricato di riferire o relazionare sull’argomento o sulla proposta di deliberazione da trattare, e, nei casi in cui altri organi debbano riferire al Consiglio, a uno dei componenti o rappresentanti degli stessi. Qualora l’argomento da discutere riguardi una mozione, la relazione introduttiva compete ad uno dei consiglieri sottoscrittori.

2 – Terminata la relazione introduttiva, ogni consigliere e assessore, previa espressa richiesta al Presidente, può prendere la parola. Nessuno può intervenire senza il permesso del Presidente.

3 – Salvo diversa previsione del regolamento, la durata di ogni intervento non può eccedere i cinque minuti. In ogni caso, il Presidente può aumentare i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.

4 – Ogni consigliere o assessore può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale e per richiami al regolamento o all’ordine del giorno. E’ fatto personale l’essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.

5 – Ogni consigliere o assessore può chiedere che il proprio intervento venga riportato per estratto nel verbale della seduta, precisandone i contenuti all’atto della verbalizzazione.

6 – Terminata la discussione, il relatore può replicare agli interventi rendendo una dichiarazione che non può eccedere i cinque minuti. Il Presidente, quindi, invita i capigruppo a precisare le rispettive dichiarazioni di voto con intervento di durata non superiore a cinque minuti, di cui può essere richiesta l’integrale verbalizzazione anche attraverso l’acquisizione del testo scritto di contenuto corrispondente alla dichiarazione orale. Ogni consigliere, che ritenga di dover esprimere un voto diverso da quello dichiarato dal proprio gruppo di appartenenza, può chiedere al Presidente di essere autorizzato a rendere una propria dichiarazione di voto.

7 – La questione pregiudiziale, quella, cioè, concernente una richiesta di rinvio della discussione di un argomento all’ordine del giorno o di modifica dell’ordine di discussione, deve essere proposta e discussa prima che abbia inizio la discussione sull’argomento in questione.

8 – Il Presidente, avuto riguardo al prolungarsi della discussione o ad altre particolari esigenze che rendano necessaria l’interruzione della seduta, può aggiornarla al giorno successivo non festivo.

9 – L’attività di verbalizzazione della seduta consiliare è espletata dal Segretario Comunale.

10 – Le sedute consiliari sono pubbliche, salvo le deroghe previste dalla legge. In ogni caso, la maggioranza dei componenti del Consiglio può chiedere al Presidente, almeno ventiquattro ore prima dell’inizio della seduta, di disporre che uno o più argomenti all’ordine del giorno non siano discussi pubblicamente.

11 – L’audioregistrazione e la videoregistrazione delle sedute consiliari sono consentite, salvo il caso in cui l’argomento non sia trattato pubblicamente. La maggioranza dei consiglieri presenti, compreso il Presidente, può inibire per gravi motivi la registrazione.

 

Art. 5

VOTAZIONI

1 – Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza speciale.

2 – Sono considerati presenti, ai fini del comma 1, anche i consiglieri che dichiarino di astenersi.

3 – Alle votazioni si procede per alzata di mano, salvo i casi di elezione a cariche, la cui nomina è di competenza del Consiglio. In questo caso, la votazione si svolge a scrutinio segreto.

4 – Gli emendamenti alle proposte di deliberazione presentati nel corso della discussione sono votati prima dell’inizio delle operazioni di voto relative alla proposta cui afferiscono. Il Presidente può inibire la votazione di emendamenti simili ad altri già proposti o in questi ultimi compresi.

 

Art. 6

ORDINE DELLA SEDUTA CONSILIARE

1 – Il Presidente sovrintende all’ordine delle sedute consiliari.

2 – Se un consigliere o assessore pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà della discussione o l’ordine della seduta, il Presidente lo richiama nominandolo.

3 – Al consigliere o assessore richiamato all’ordine, che intenda dare spiegazione del suo atto o delle sue espressioni, il Presidente può concedere la parola alla fine della seduta.

4 – Dopo un secondo richiamo all’ordine avvenuto nella stessa seduta e, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può invitare il richiamato ad allontanarsi dall’aula. Qualora persistano turbative ai lavori del Consiglio, il Presidente può sospendere la seduta per trenta minuti e, in caso di ulteriore turbativa, toglierla aggiornandola al giorno successivo non festivo.

5 – Il Presidente può sospendere e/o togliere la seduta se vengano creati tumulti e turbative da parte di quanti assistano alla seduta. In tal caso può ricorrere all’intervento della Polizia Municipale e – eventualmente – a quello delle forze di polizia per riportare l’ordine.

 

Art. 7

QUORUM E NUMERO LEGALE

1 – Il Consiglio è validamente costituito in prima convocazione alla presenza della maggioranza dei suoi componenti, senza computare a tal fine il Sindaco, e alla presenza di un terzo dei suoi componenti, senza computare a tal fine il Sindaco, in seconda convocazione, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento. Il quorum per la regolare costituzione del Consiglio deve essere raggiunto non oltre sessanta minuti dall’orario fissato per l’inizio dei lavori.

2 – Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salva diversa disposizione di legge o di regolamento.

3 – Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio subito dopo aver dichiarato aperta la seduta e, successivamente, qualora ne venga fatta richiesta da un consigliere.

4 – Le deliberazioni concernenti l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché quelle relative all’adozione degli strumenti urbanistici, sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, compreso il Sindaco.

 

Art. 8

MOZIONI

1 – I consiglieri possono proporre mozioni concernenti argomenti e questioni su cui il Consiglio sia competente a deliberare.

2 – Le mozioni, redatte per iscritto, devono essere sottoscritte da almeno un consigliere e presentate in tempo utile all’inserimento nell’ordine del giorno relativo alla seduta consiliare immediatamente successiva alla loro proposizione. In caso contrario, esse saranno poste all’ordine del giorno della seduta ulteriormente successiva.

3 – Sono inammissibili le mozioni concernenti questioni e argomenti che non rientrino nelle competenze del Consiglio o che siano compresi nell’ordine del giorno della seduta consiliare successiva alla loro presentazione, ovvero le mozioni già proposte nei sei mesi precedenti.

4 – Il Sindaco, nei casi di cui al comma precedente, valuta e dichiara l’inammissibilità delle mozioni e non le inserisce nell’ordine del giorno, salva la facoltà dei consiglieri sottoscrittori di chiederne l’inserimento nell’ordine del giorno della seduta consiliare ulteriormente successiva. In tal caso, l’inammissibilità deve essere valutata dal Consiglio.

5 – Il Sindaco può disporre la riunione di più mozioni simili o tra loro connesse in un unico argomento all’ordine del giorno.

6 – La discussione della mozione deve essere introdotta dalla relazione di uno dei sottoscrittori.

 

Art. 9

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

1 – I consiglieri presentano le interrogazioni al Sindaco. L’interrogazione consiste in una domanda, redatta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta agli organi ed uffici dell’amministrazione comunale e se essi intendano adottare eventuali provvedimenti.

2 – L’oggetto dell’interrogazione deve concernere soltanto questioni ed argomenti di competenza degli organi e degli uffici dell’amministrazione comunale. Esso non può riguardare:

a)    fatti connessi ad atti e provvedimenti non consultabili ai sensi delle leggi vigenti;

b)   fatti, atti e provvedimenti concernenti singoli cittadini, se non con il loro espresso consenso.

3 – Il Sindaco convoca con cadenza trimestrale, in base ad un calendario predisposto all’inizio di ogni anno, una pubblica seduta in cui risponde (o delega un assessore a rispondere) alle interrogazioni proposte fino a cinque giorni prima della seduta. In relazione alla natura e al carattere urgente delle interrogazioni può convocare anche una seduta straordinaria. L’elenco delle interrogazioni è affisso all’Albo Pretorio Comunale tre giorni prima della seduta.

4 – Il Sindaco, all’inizio della seduta, dà lettura delle interrogazioni presentate e, quindi, provvede a dare le risposte. Il consigliere interrogante ha diritto di replica con un intervento che non può eccedere i cinque minuti.

5 – Il Sindaco e il consigliere interrogante possono chiedere che la risposta e la replica siano riportate interamente per iscritto. In ogni caso, il Segretario Comunale o suo delegato predispone la verbalizzazione della seduta. Il verbale deve essere affisso all’Albo Pretorio Comunale per dieci giorni consecutivi.

6 – Il Sindaco può dichiarare di non poter rispondere o di dover differire la risposta, indicandone i motivi.

7 – Fermo  quanto stabilito dai commi precedenti, l’assessore preposto al ramo, risponderà per iscritto all’interrogazione nei trenta giorni successivi alla presentazione dell’interrogazione.

 

Art. 10

DECADENZA E INCOMPATIBILITA’

1 – Le cause di decadenza ed incompatibilità rispetto alla carica di consigliere sono stabilite dalla legge.

2 – Ulteriore causa di decadenza è l’assenza per tre volte consecutive alle sedute consiliari, qualora nessuna di tali assenze sia adeguatamente e documentalmente giustificata. In tal caso, il Sindaco invita il consigliere ad addurre le ragioni giustificative delle proprie assenze. Il Consiglio si pronuncia sulle giustificazioni del consigliere presentate per iscritto e, qualora le ritenga infondate o non siano state affatto rese, delibera la decadenza dalla carica.

3 – Il consigliere nei cui confronti sia chiesta la decadenza ha diritto ad un intervento di durata non eccedente i dieci minuti e, prima che sia dichiara chiusa la discussione, ad una replica, che non ecceda i cinque minuti.

4 – La deliberazione di decadenza deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, compreso il Sindaco.

5 – Il Sindaco adotta i provvedimenti consequenziali alla deliberazione di decadenza approvata dal Consiglio.

 

Art. 11

COMMISSIONI CONSILIARI

1 – Le commissioni consiliari, istituite ai sensi dell’art. 12 dello statuto, sono composte da sette consiglieri comunali, di cui cinque designati dai gruppi consiliari di maggioranza e due da quelli di minoranza. Qualora uno dei componenti non aderisca più ai gruppi di maggioranza o di minoranza consiliare da cui sia stato eletto, decade dalla carica e viene sostituito con le stesse modalità previste per l’elezione. Ogni consigliere può far parte di diverse commissioni.

2 – La commissione elegge nel proprio seno il Presidente. Le commissioni con funzioni di controllo e garanzia sono presiedute da uno dei due rappresentanti dei gruppi di minoranza consiliare.

3 – Le commissioni sono dotate di autonomia organizzativa, nell’ambito della quale determinano le modalità di svolgimento delle proprie attività.

4 – Nell’esercizio delle funzioni ad esse attribuite i membri delle commissioni possono accedere agli atti e provvedimenti amministrativi connessi ai compiti assegnati. Esse, inoltre, si avvalgono dell’ausilio del personale dipendente dell’amministrazione comunale.

5 – Il Presidente, ove la commissione lo ritenga opportuno, può interpellare cittadini ed associazioni al fine di ottenere informazioni e suggerimenti sulle attività da svolgere.

6 – Con la delibera di istituzione, il Consiglio determina le attività, i compiti e gli obiettivi della commissione e individua le eventuali risorse da assegnare per il suo funzionamento.

7 – Le commissioni riferiscono periodicamente agli organi dell’amministrazione comunale gli esiti delle attività svolte.

 

Art. 12

GRUPPI CONSILIARI

1 – I gruppi consiliari sono aggregazioni di consiglieri comunali, che dichiarano di aderire al programma e agli obiettivi di un movimento o partito politico. Essi sono dotati di autonomia organizzativa e funzionale.

2 – Non è consentita la costituzione di due o più gruppi consiliari aderenti allo stesso movimento o partito politico.

3 – La costituzione del gruppo consiliare deve essere comunicata per iscritto al Sindaco dal capogruppo; il Sindaco, a sua volta, nella seduta consiliare immediatamente successiva ne dà comunicazione al Consiglio Comunale, che verifica l’eventuale sussistenza di cause ostative alla costituzione del gruppo; prima di tale verifica il gruppo non è titolare di una posizione giuridica propria.

4 – All’atto della costituzione il gruppo deve dichiarare di aderire o meno agli obiettivi e linee programmatiche proposte dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, così da essere inserito nello schieramento di maggioranza o in quello di minoranza consiliare, ai fini e per gli effetti delle disposizioni dello statuto e del regolamento, che attribuiscono rilevanza a tale criterio di appartenenza.

5 – Qualora un gruppo modifichi l’adesione resa ai sensi del comma precedente nel corso del mandato, i suoi singoli membri decadono dalle cariche a cui siano stati eletti in forza della loro originaria appartenenza alla maggioranza o minoranza consiliare.

6 – La norma di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei consiglieri che dichiarino di non aderire più ad alcun gruppo o che aderiscano ad altro gruppo appartenente allo schieramento opposto, maggioranza o minoranza consiliare, rispetto a quello di provenienza.

7 – Ai gruppi consiliari è assegnata la disponibilità di un locale all’interno della sede municipale o di altra struttura immobiliare di proprietà del Comune. L’utilizzazione del locale è consentita per un giorno alla settimana durante l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, secondo criteri e modalità stabiliti dal Sindaco.

8 – I gruppi consiliari devono documentare l’impiego delle risorse finanziarie ad essi attribuite dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale.

 

Art. 13

RISORSE FINANZIARIE

1 – Contestualmente all’approvazione del bilancio preventivo il Consiglio Comunale determina annualmente l’importo delle risorse finanziarie necessarie per sostenere le spese connesse al funzionamento del Consiglio Comunale e degli organi consiliari, ivi compresi i gruppi consiliari.

2 – Il fondo all’uopo costituito viene gestito dal Sindaco, che, inoltre, provvede a ripartire le risorse assegnate ai vari gruppi consiliari in misura proporzionale alla consistenza degli stessi.

 

Art. 14

ADEGUAMENTO ED APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI

1 – Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del regolamento gli organi dell’amministrazione comunale, in relazione alle loro rispettive competenze, provvedono all’adeguamento delle norme e procedure di funzionamento del Consiglio Comunale, nonché all’applicazione delle nuove norme entrate in vigore.

2 – Entro quindici giorni dall’entrata in vigore del regolamento i gruppi consiliari già costituiti rendono la dichiarazione di adesione di cui all’art. 12, senza alcun onere di verifica di eventuali cause ostative da parte del Consiglio Comunale.

 

Art. 15

NORMA DI RINVIO

1 – Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le leggi e i regolamenti vigenti e lo statuto comunale.

 

Art. 16

ENTRATA IN VIGORE

1 – Il regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio.