
COMUNE DI PRATOLA
SERRA
Provincia di
Avellino
Regolamento di
Contabilità
Approvato con delibera di C.C. n. 17 del 19.05.2008
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 -
Finalità e ambito di applicazione.
- Il presente
regolamento reca disposizioni per la disciplina della finanza e della
contabilità del comune, in attuazione degli artt. 150 e 152 del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267;
- Il regolamento
costituisce un insieme di regole e norme che presiedono alla Amministrazione
economico - finanziaria del Comune, finalizzate alla conservazione e corretta
gestione del patrimonio pubblico e alle rilevazioni, analisi e controllo dei
fatti gestionali che comportano entrate e spese per il bilancio comunale,
ovvero mutazioni qualitative e quantitative del patrimonio dell’Ente.
- A tal fine il
regolamento stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla formazione
del bilancio di previsione e del rendiconto, indicando un sistema di scritture
contabili, di rilevazioni, di verifiche e controlli finalizzati a garantire il
buon andamento dell’attività amministrativa.
Art. 2 -
Struttura e funzioni.
- I Servizi
rientranti nell’area finanziaria comprendono le funzioni di coordinamento
dell’intera attività finanziaria del comune, nonché quelle attribuite in sede
di approvazione dell’organigramma degli uffici comunali.
- La direzione
dei suddetti settori è affidata al Dirigente del Settore che assume altresì
tutte le altre funzioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti pongono a
carico di tale posizione.
- La gestione
del Servizio economato è affidata all’economo comunale che vi provvederà
secondo la vigente normativa e le disposizioni contenute nel “Regolamento per
il servizio di economato e provveditorato”
Art. 3 -
Responsabile del Settore Finanziario.
- Oltre a quanto
indicato al precedente art. 2, competono al Dirigente Responsabile del Settore
Finanziario:
- a) le
verifiche previste dall’art. 153 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
b) il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
previsto dall’art. 153, del D.L.vo 267/2000 sui provvedimenti dei
responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, da rilasciare nei
tempi e nei modi previsti dagli obiettivi indicati di anno in anno nel piano
esecutivo di gestione.
- Il visto di
regolarità contabile comporta, per le spese correnti la verifica del permanere
degli equilibri di bilancio, mentre per le spese di investimento il riscontro
della realizzabilità delle entrate che finanziano i relativi stanziamenti di
spesa. Inoltre, in conformità al 1° comma dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000,
su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio, che
non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla
sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
la stessa comporti prenotazione di spesa o diminuzione di entrata, vi deve
essere il parere di regolarità contabile;
c) coordina le proposte di variazione di bilancio provenienti dai
responsabili dei vari servizi e predispone gli atti relativi da sottoporre
all’organo consiliare;
d) sottoscrive i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso, con facoltà
di delega ad altro/i Responsabili del Settore;
- e) è
responsabile della tenuta della contabilità del Comune, nelle forme e nei
termini voluti dalla Legge e dal Regolamento;
- f) collabora
con l’organo esecutivo, unitamente ai responsabili dei vari settori, alla
predisposizione dello schema di bilancio annuale di previsione, dello schema
di bilancio pluriennale e, se richiesto, alla formulazione della relazione
dell’organo esecutivo prevista dall’art.151, comma6, del D.L.vo267/2000;
- g) vigila
sull’attività finanziaria e sulla gestione del bilancio;
h) segnala obbligatoriamente al Sindaco o al suo delegato, al Segretario
generale ed all’organo di revisione, fatti od atti di cui sia venuto a
conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni e che possano, a suo giudizio,
comportare gravi irregolarità di gestione o provocare danni al Comune;
- i) trasmette
ai soggetti suindicati i risultati dei controlli comunicando altresì
l’eventuale verificarsi di situazioni pregiudizievoli per l’equilibrio di
bilancio
l) presenta alla Giunta, entro il trenta settembre di ogni anno, una
dettagliata relazione sulla situazione gestionale relativa ai residui attivi e
passivi.
Art. 4 -
Responsabilità dei Settori - art. 165, comma 8 D.Lvo 267/2000.
- Il Dirigente
Responsabile del Settore Finanziario, unitamente al Segretario Generale,
assume diretta e personale responsabilità per la veridicità e l’esattezza dei
dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle documentazioni e nelle
registrazioni contabili.
- I Dirigenti
sono Responsabili dei Settori e dei Servizi a loro assegnati con specifico
riferimento alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di
gestione che hanno carattere amministrativo, tecnico, finanziario e contabile.
- Qualora il
Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi prevede delle
strutture operative autonome, le assunzioni delle determinazioni saranno di
competenza del responsabile del settore.
- I dirigenti
dei vari settori sono personalmente responsabili della presentazione del
rendiconto sull’utilizzo di tutti i contributi straordinari assegnati al
Comune da altri Enti pubblici, relativamente alle materie di competenza, nei
termini stabiliti dall’art. 158 del D.L.vo 267/2000 da leggi regionali o da
altre norme speciali.
- In caso di
assenza temporanea del Dirigente responsabile del Settore, le
determinazioni e i pareri di competenza saranno assunti conformemente alle
disposizioni di cui al vigente regolamento dell’ordinamento degli uffici e
de servizi.
Art. 5- Parere di
regolarità contabile.
1. Il Responsabile del Settore finanziario è tenuto ad esprimere il
proprio parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/00 con valore di atto preparatorio del provvedimento amministrativo
cui è finalizzato il parere medesimo:
a) su ogni proposta di deliberazione avente riflessi contabili e finanziari
sulla attività gestionale;
b) su ogni provvedimento di accertamento di entrata, adottato dai responsabili
dei servizi di competenza;
c) su ogni provvedimento di liquidazione di spesa, adottato dai responsabili
dei servizi di competenza.
2. Il parere di regolarità contabile è funzionale a garantire la
regolarità della procedura di acquisizione delle entrate e di effettuazione
delle spese, non soltanto sotto il profilo computistico, ma anche sotto
l'aspetto giuridico. L'espressione del parere, infatti, equivale ad una
dichiarazione valutativa in ordine:
a) all'osservanza delle procedure previste dall'ordinamento finanziario e
contabile, anche in riferimento al parere di regolarità tecnica che il
responsabile del servizio proponente deve esprimere in via anticipata sulle
proposte di deliberazioni;
b) alla legalità della spesa;
c) alla regolarità della documentazione;
d) alla compatibilità della scelta gestionale con le linee programmatiche del
bilancio di previsione;
e) alla pertinenza dell'oggetto della scelta con il contenuto della risorsa di
entrata o dell'intervento di spesa;
f) alla sufficiente disponibilità dello stanziamento relativo;
g) alla conformità agli obblighi fiscali.
3. Il parere deve essere espresso in forma scritta, datato e sottoscritto;
deve essere rilasciato entro il giorno successivo a quello di ricevimento della
proposta di deliberazione o del provvedimento del responsabile del settore
proponente.
4. Nel caso di proposta di deliberazione riguardante l'assunzione di impegni
di spesa, il parere di regolarità contabile deve essere integrato con
l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151 comma 4 D.lvo
267/2000, sulla base delle effettive disponibilità esistenti negli stanziamenti
di spesa, idonee ad assicurare la costituzione di apposito vincolo sulle
relative previsioni di bilancio.
5. L’insussistenza di copertura finanziaria costituisce causa di
inammissibilità e di improcedibilità della proposta di deliberazione per
manifesta incoerenza con le previsioni della relazione previsionale e
programmatica.
Art. 6 - Visto di
regolarità contabile.
1. Sulle determinazioni di prenotazione/assunzione di impegni di
spesa adottate dai responsabili dei settori, deve essere apposto il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del Settore Finanziario.
2. A tale fine i responsabili dei settori proponenti devono trasmettere
immediatamente le proprie determinazioni al Responsabile del Settore
Finanziario, il quale le restituisce munite del proprio “visto” completo di data
e sottoscrizione, entro il giorno successivo a quello di ricevimento.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente il Responsabile del
Settore Finanziario restituisce, con motivata relazione, al responsabile del
Settore proponente le determinazioni in ordine alle quali non può essere apposto
il “visto”, per le necessarie integrazioni o modificazioni.
4. L'apposizione del “visto” conclude l'istruttoria delle determinazioni,
le quali, pertanto, diventano esecutive senza alcuna ulteriore formalità.
5. Le determinazioni ai soli fini “notiziali” sono oggetto di
pubblicazione all’Albo Pretori
con le stesse modalità e procedure previste per le deliberazioni, a cura del
Segretario Comunale
sono portate a conoscenza del Sindaco e della Giunta Comunale.
Art. 7 -
Segnalazioni obbligatorie.
1. Il Responsabile del Settore Finanziario è tenuto alla
verifica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese. A
tale fine deve redigere apposita situazione riepilogativa almeno una volte
all'anno entro il 30 settembre.
2. La situazione riepilogativa dell'andamento dell'attività gestionale,
da comunicare al Sindaco, al Segretario comunale ed all'organo di revisione,
deve dare dimostrazione distintamente per la gestione dei residui e per quella
di competenza dei seguenti dati:
a) per le entrate, il volume degli accertamenti e delle riscossioni,
evidenziando gli scostamenti riferiti rispettivamente alle previsioni ed alle
somme accertate ovvero ai residui attivi conservati;
b) per le spese, il volume degli impegni e dei pagamenti ,evidenziando
gli scostamenti riferiti rispettivamente alle previsioni ed alle somme impegnate
ovvero ai residui passivi conservati.
3. Il Responsabile del Settore Finanziario ha l'obbligo di segnalare, di
volta in volta, fatti, atti, eventi o comportamenti dai quali possono derivare
situazioni tali da recar pregiudizio agli equilibri del bilancio.
4. La segnalazione dei fatti gestionali è effettuata con apposita
relazione contenente le valutazioni in ordine alla gestione delle entrate e
delle spese, nonché le proposte delle misure ritenute idonee per ricondurre la
gestione in equilibrio e per garantire il mantenimento del pareggio di bilancio.
5. La segnalazione, con la relazione adeguatamente motivata, è trasmessa
entro 7 gg. dalla conoscenza dei fatti al Sindaco, al Segretario comunale ed
all'organo di revisione, al Consiglio dell’Ente nella persona del suo
Presidente, affinchè l’organo consiliare entro trenta giorni dal ricevimento
adotti i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione, secondo le
modalità e le condizioni di cui al presente Regolamento, sulla scorta anche di
un eventuale proposta della Giunta Comunale.
Art. 8 -
Pubblicità del bilancio e dei suoi allegati.
1. Al fine di assicurare la trasparenza amministrativa e di favorire la
conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e
dei suoi allegati, l'informazione ai cittadini ed agli organismi di
partecipazione, di cui all'articolo 162 del D.lgs. n. 267/00, mediante appositi
avvisi pubblici o notiziari.
2. Ai fini dell'informazione ai cittadini, singoli o associati, l'ente
può altresì attivare nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico,
un idoneo “sportello” per fornire notizie in ordine alla destinazione ed
all'impiego delle entrate tributarie e dei proventi dei servizi pubblici locali,
dandone adeguata pubblicizzazione con l'indicazione dell'orario di apertura al
pubblico.
Titolo II
PROGRAMMAZIONE
COMUNALE
Art. 9 -
Strumenti della programmazione comunale.
- Le scelte della programmazione
comunale si effettuano attraverso un insieme coordinato di programmi.
- Costituiscono documenti della
programmazione comunale:
- il bilancio annuale di previsione;
- il bilancio pluriennale;
- la relazione previsionale e programmatica;
- il programma dei lavori pubblici;
- il sistema delle tariffe dei servizi a domanda individuale;
- il P.E.G.
Art. 10 -
Formazione dei programmi.
- Le proposte di programmi vengono
formulate compatibilmente con le risorse potenziali di bilancio secondo le
seguenti modalità:
a) la Giunta indica il quadro di riferimento, i vincoli e le direttive
fondamentali per la formazione dei documenti;
b) i Dirigenti, seguendo le indicazioni della Giunta, elaborano le
ipotesi di proposta, avvalendosi della struttura organizzativa;
c) la Giunta, tenendo conto anche degli elementi attinti dall’eventuale
consultazioni di Enti e di Associazioni approva le proposte finali per la
successiva presentazione al Consiglio.
Art. 11 -
Collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci.
1.
Il sistema dei bilanci è
costituito:
a) dalla relazione previsionale e programmatica;
b) dal bilancio di previsione pluriennale;
c) dal bilancio di previsione annuale;
d) dal piano esecutivo di gestione;
e) dal conto consuntivo;
f) dalla relazione della Giunta illustrativa del conto consuntivo.
2.
Il collegamento fra la
programmazione e il sistema dei bilanci è garantito:
a) dal raccordo sistematico fra le previsioni di bilancio e le fasi del
processo di attuazione della programmazione;
b) dai contenuti della relazione previsionale e programmatica;
c) dal confronto sistematico fra le previsioni e i dati consuntivi.
3.
La Giunta con apposite direttive
stabilisce i tempi e le modalità per la formazione dei documenti di
programmazione e dei bilanci
4.
Le deliberazioni di Consiglio o di
Giunta che non siano coerenti con le previsioni della relazione previsionale e
programmatica, di cui al comma 9 dell’art. 170 del D.L.vo 267/2000, devono
essere dichiarate inammissibili ed improcedibili da parte del dirigente il
improcedibilità possono essere i seguenti:
- Contrasto con le finalità dei programmi e dei progetti in termini di
indirizzi e di contenuti;
- Mancanza di compatibilità con le previsioni delle risorse finanziarie
destinate alla spesa corrente o di investimento; servizio finanziario.
I casi di inammissibilità o di
- Mancanza di compatibilità con le previsioni dei mezzi finanziari e delle
fonti di finanziamento dei programmi e dei progetti;
- Mancanza di compatibilità con le risorse umane e strumentali destinate a
ciascun programma e progetto.
Art. 12 -
Formazione del Bilancio di Previsione e degli allegati.
1.
I Responsabili dei Settori, in sede
di formazione dello schema di bilancio di previsione, sono tenuti a verificare
che gli interventi, aventi i riflessi contabili negli esercizi successivi, siano
riportati nel bilancio pluriennale.
2.
Nello schema di Bilancio
Pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica i valori monetari
devono essere espressi con riferimento ai periodi considerati, tenendo conto del
tasso di inflazione programmato.
3.
La Giunta approva, con apposita
deliberazione, il progetto di bilancio pluriennale e annuale, corredato dalla
relazione previsionale e programmatica, sulla base delle proposte dei
responsabili dei settori e di ulteriori autonome valutazioni. Il Bilancio di
Previsione e relativi allegati devono essere presentati al Consiglio Comunale
completi del parere dell’organo di revisione.
4.
Il progetto di bilancio pluriennale
e annuale, corredato dalla relazione previsionale e programmatica, deve essere
consegnato all’Organo di revisione per il parere di cui all’art. 239, comma 1
lettera b) del D.L.vo 267/2000 .
5.
Ogni consigliere comunale, entro
10 giorni dalla presentazione al Consiglio Comunale di cui al comma 3, può
presentare emendamenti allo schema di bilancio annuale di previsione e ai suoi
allegati. Detti emendamenti verranno messi in votazione prima della
votazione finale del bilancio e saranno corredati dal parere di
regolarità contabile. Non verranno presi in considerazione dal Consiglio
emendamenti pervenuti al protocollo comunale trascorsi i 10 giorni di cui al
presente comma.
6.
Gli emendamenti dovranno essere
presentati in forma scritta e non potranno determinare squilibri di bilancio.
Gli stessi saranno sottoposti al parere preventivo del Revisore dei Conti,
prima della loro discussione in Consiglio Comunale.
Art. 13 - Bilancio
pluriennale.
1. Il bilancio pluriennale è il documento contabile che contiene
previsioni di medio periodo, di durata pari a quello della regione di
appartenenza e comunque non inferiore a tre anni.
2. E’ un bilancio
finanziario di competenza, che riveste la natura di atto di autorizzazione a
riscuotere le entrate e a eseguire le spese previste.
3. Definisce il quadro
delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare nel periodo di
riferimento, individua il ricorso al mercato finanziario per le spese di
investimento relative a ognuno degli anni considerati.
4. Gli stanziamenti del primo anno del bilancio pluriennale devono coincidere
con quelli del bilancio di previsione annuale di competenza.
Art. 14 - Piani economici e finanziari.
1.
Per i progetti relativi alla realizzazione di OO.PP., finanziate
con l’assunzione di mutui destinati all’esercizio di servizi pubblici, deve
essere approvato un piano economico finanziario, diretto ad accertare
l’equilibrio dell’investimento e della connessa gestione, anche in relazione
agli introiti previsti.
2.
La deliberazione consiliare che approva il piano economico
finanziario costituisce presupposto di legittimità delle deliberazioni di
approvazione dei progetti esecutivi dell’investimento e delle deliberazioni di
assunzione dei relativi mutui.
3.
Le tariffe dei servizi pubblici devono essere determinate in
coerenza con il piano economico finanziario dell’opera e in misura da assicurare
la corrispondenza tra i costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico e
finanziario, e i ricavi.
Art. 15- Modalità di formazione dei documenti di
programmazione.
1.
Ai fini della formazione della relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale si fa rinvio alle procedure di cui ai
successivi articoli.
2.
Nella fase di predisposizione degli schemi dei documenti di
programmazione di cui al precedente comma 1, la Giunta predispone i documenti
sulla base delle consultazioni con gli enti, le istituzioni, le forme
organizzative e associative agenti sul territorio comunale al fine di assicurare
il più efficace collegamento degli interventi con le esigenze della comunità
interessata.
3.
I piani economici - finanziari devono essere redatti dai servizi
proponenti il progetto da approvare, firmati dal responsabile, contenenti le
indicazioni di cui all’art.14, e trasmessi al servizio finanziario per le
verifiche di competenza unitamente alla proposta di deliberazione approvativa.
Art. 16 - Modalità di formazione del progetto di
bilancio.
1.
Entro il sessantesimo giorno antecedente al termine fissato dal
legislatore per l’approvazione del bilancio preventivo, i responsabili delle
aree formulano, in attuazione degli obiettivi e delle finalità previamente
fissati dal sindaco,le relative proposte corredate da apposite relazioni
sottoscritte sia dal responsabile del servizio che dall’assessore competente,
comunicandole al responsabile dell’area finanziaria.
2.
Le proposte di cui sopra devono avere la caratteristica della
veridicità nel senso che la loro motivazione deve fare riferimento a situazioni
oggettive, per le entrate e le spese consolidate, agli impegni assunti, a quelli
in via di assunzione per procedure decisionali in corso e ad avvenimenti
ragionevolmente prevedibili. Fra questi sono da considerare gli interventi
previsti dalla programmazione comunale.
3.
Il Responsabile dell’Area finanziaria è tenuto, nell’ambito delle
indicazioni contenute nel comma 2, alla verifica della veridicità e della
compatibilità delle proposte pervenute.
4.
Entro il termine di cui al comma 1, le istituzioni e le aziende
speciali trasmettono la bozza del proprio bilancio preventivo con evidenziato il
trasferimento di capitale eventualmente richiesto, accompagnato da sintetica
relazione illustrativa.
Art. 17- Prima bozza del bilancio.
1.
Entro 45 giorni dal termine di approvazione del bilancio, il
Settore Finanziario predispone la bozza integrale del bilancio preventivo
contabilizzando tutte le proposte pervenute, gli impegni pluriennali
precedentemente assunti nonché le operazioni di finanza straordinaria necessarie
per dare attuazione ai programmi in corso.
2.
Entro la stessa data il Settore Finanziario predispone anche la
bozza del piano esecutivo di gestione su indicazione del direttore generale (su
proposta formulata di concerto dai responsabili dei servizi e dall’assessore al
ramo).
3.
Le previsioni delle spese correnti non consolidate relative a
servizi e uffici che non abbiano fatto pervenire proposte, sono individuate
nell’ambito previsionale dell’anno in corso, diminuito del 5%. Il titolare del
Settore Finanziario è tenuto a segnalare al segretario comunale (e al direttore
generale) l’inerzia del servizio o ufficio inadempiente.
4.
Qualora il totale delle spese proposte ecceda quello delle risorse
previste, il Responsabile dell’Area finanziaria accompagna la bozza del bilancio
con una relazione nella quale sono evidenziate le proposte di spesa, con
l’indicazione dei singoli interventi di bilancio, il cui importo non deriva da
mera applicazione di disposizioni di legge, del contratto collettivo di lavoro,
dei contratti o convenzione in essere. Accanto a ciascuna voce è indicata la
cifra risultante dall’applicazione indifferenziata della percentuale di
riduzione necessaria a ricondurre il totale della spesa proposta nell’ambito del
complesso delle risorse acquisibili.
5.
Le proposte definitive del bilancio di previsione sono trasmesse al
Revisore entro il primo ottobre. Il Revisore deposita la propria relazione entro
il dieci ottobre. Tali documenti sono depositati almeno entro il 20° giorno
antecedente il termine di approvazione del bilancio, presso il servizio
finanziario a disposizione dei membri del consiglio sino al giorno antecedente
l’inizio della discussione consiliare.
6.
I membri del consiglio devono presentare al Sindaco emendamenti
agli schemi del bilancio almeno 10 giorni prima della data stabilita per
l’approvazione del bilancio.
7.
Gli emendamenti proposti devono, singolarmente, salvaguardare
l’equilibrio del bilancio. Non sono ammissibili emendamenti non compensativi o
riferiti alla stessa risorsa, intervento o capitolo di bilancio già emendato e
presentati oltre il termine per acquisire i pareri ex art.49 D.Lgs. 267/00.
8.
Il Consiglio, nell’approvazione del bilancio e dei suoi allegati,
pone a votazione gli emendamenti proposti dai consiglieri nei termini assegnati,
nello stesso ordine cronologico con il quale sono stati presentati e dopo avere
acquisito i pareri di regolarità tecnico - amministrativa e contabile. Non è
dovuto sugli emendamenti il parere del Revisore.
Art. 18 - Piano
esecutivo di gestione.
- Entro 30
giorni dalla esecutività della delibera di approvazione del bilancio di
previsione, la Giunta Comunale approva, con le modalità dell’art. 169, il
piano esecutivo di gestione, individua gli obiettivi da conseguire nel corso
dell’esercizio, affidandoli, congiuntamente alle risorse necessarie, ai
responsabili dei servizi.
- In caso di
mancata approvazione del piano esecutivo di gestione entro il termine
stabilito, o entro il 31 dicembre dell’anno precedente, i Responsabili dei
Settori sono tenuti ad assicurare l’ordinaria amministrazione, nei limiti
stabiliti dall’articolo 163 del decreto legislativo 267 del 2000; all’uopo
verrà adottato un apposito piano esecutivo di gestione provvisorio
limitatamente alle risorse economiche e umane dei corrispondenti stanziamenti
di spesa dell’ultimo piano esecutivo di gestione approvato e dopo
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, nei limiti del bilancio in
corso di esecutività.
- Il P.E.G.
contiene un’ulteriore gradazione delle risorse delle entrate in capitoli, dei
servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.
- Le variazioni
al Piano esecutivo di gestione consistono in operazioni modificative delle
previsioni dei capitoli e degli articoli all’interno di ciascun servizio
restando invariate le dotazioni degli interventi in bilancio.
- La proposta di
variazione, dettagliata e motivata, è presentata dal Responsabile dell’Unità
Operativa alla Giunta Comunale, attraverso apposita registrazione informatica,
previo parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Responsabile del
Servizio Finanziario. La Giunta Comunale deve, entro 30 giorni, provvedere,
con apposito atto, a recepire o denegare le proposte avanzate.
- Possono essere
deliberate variazioni al Piano Esecutivo di Gestione fino al 15 dicembre
dell’esercizio, come previsto al comma 9 dell’art. 175 del D.L.vo 267/2000.
- Le variazioni
al Piano Esecutivo di gestione che investono più risorse o più interventi sono
connesse e conseguenti alle precedenti esecutive deliberazioni di modifica del
bilancio.
- In occasione
della liquidazione del premio di produttività, ai dipendenti, dovrà essere
predisposta in via preventiva dai Responsabili dei Settori o posizioni
organizzative, e deliberata, da parte della Giunta Comunale, una relazione
sull’attività consuntiva che recepisca il raggiungimento degli obiettivi
assegnati.
Art. 19 -
Gestione del bilancio.
- Nella gestione
del bilancio annuale devono essere rispettati i principi e mantenuti gli
equilibri stabiliti dall’articolo 162 del decreto legislativo 267/2000.
- Tutte le
entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione
a carico del Comune e di altre spese ad esse collegate.
- Tutte le spese
devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle
correlative entrate.
- Il Dirigente
Responsabile del Settore Finanziario segnala al Sindaco, al Presidente del
consiglio, al Segretario, ai Responsabili di Settore e all’Organo di revisione
situazioni che possono pregiudicare gli equilibri del bilancio. Il Consiglio
comunale entro 20 giorni adotta i provvedimenti necessari per garantire il
permanere degli equilibri di bilancio.
- Entro il 30
settembre di ciascun anno il Consiglio effettua la ricognizione sullo stato di
attuazione e da atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in
caso di accertamento negativo, provvede ai sensi dell’articolo 193, comma 2°,
del decreto legislativo 267 del 2000.
- Nel caso in
cui venisse segnalato, da parte del Dirigente Responsabile del Settore,
l’insorgere di debiti fuori bilancio, questi debbono ottenere il
riconoscimento di legittimità, da parte del Consiglio Comunale, come
previsto al 1° comma dell’art. 194 del D.L.vo 267/2000;
Art. 20 - Variazione di bilancio.
1.
Le variazioni di bilancio consistono in operazioni
modificative delle previsioni per la copertura delle nuove o maggiori spese o
per dare concreta destinazione a nuove o maggiori entrate, oppure per sopperire
a minori entrate accertate in corso d’anno.
2.
Possono essere deliberate variazioni alle dotazioni di
competenza fino al 30 novembre dell’esercizio.
3.
Ai sensi dell’art.42 le variazioni di bilancio possono
essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza salvo ratifica, a pena di
decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e
comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto
il termine predetto.
4.
In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di
variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad
adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre
dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
Art. 21- Assestamento generale per salvaguardia
dell’equilibrio del bilancio.
1.
L’operazione contabile di assestamento generale del bilancio
consiste in una variazione complessa con la quale si provvede ad adeguare alle
verifiche di accertamento e alle esigenze di impegno le previsioni di competenza
al fine di mantenere l’equilibrio del bilancio.
2.
L’assestamento di bilancio può essere deliberato entro il 30
novembre. Le eventuali proposte dei Settori devono essere trasmesse al servizio
finanziario comunque in tempo utile per consentire l’espletamento delle
procedure previste contabili necessarie e per l’acquisizione dei pareri ex
art.49 D.Lgs n. 267/00.
3.
L’Organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l’Organo
Consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso
di accertamento negativo adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il
ripiano degli eventuali debiti, per il ripiano dell’eventuale disavanzo di
amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della
gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di
gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei
residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio secondo le
modalità previste in materia del presente Regolamento, a cura del Responsabile
del Settore Finanziario
Art. 22- Variazione del piano esecutivo di gestione.
1.
Le variazioni al piano esecutivo di gestione consistono in
operazioni modificative delle previsioni dei capitoli e degli articoli
all’interno di ciascun Settore restando invariate le dotazioni degli interventi
in bilancio.
2.
La proposta di variazione, dettagliata e motivata, è presentata dal
Responsabile dell’Area, è formalizzata con deliberazione della giunta comunale
previo parere di regolarità contabile espresso dal responsabile dell’Area
finanziaria.
3.
Possono essere deliberate variazioni al piano esecutivo di gestione
fino al 15 dicembre dell’esercizio.
4.
La deliberazione di diniego della variazione proposto o la
variazione in difformità della proposta formulata dal Responsabile dell’Area
devono essere motivate dalla giunta comunale. Le variazioni al piano esecutivo
di gestione che investono più risorse o più interventi sono connesse e
conseguenti alle precedenti esecutive deliberazioni
Art. 23 -
Applicazione del risultato di amministrazione.
- Sugli
interventi finanziati con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione non
possono essere avviate attività di spesa, né essere assunti impegni fino
all’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio a cui l’avanzo stesso si
riferisce, ai sensi del 3° comma dell’art. 187 del D.L.vo 267/2000;
- Alla copertura
del disavanzo di amministrazione accertato con l’approvazione del rendiconto
annuale, ai sensi dell’art. 188 del Decreto Legislativo 267 del 2000, si
provvede prioritariamente rispetto ad ogni altra spesa, utilizzando i mezzi
ordinari di bilancio e le entrate da alienazione di beni disponibili del
patrimonio fruttifero, con esclusione di conseguenza delle entrate a
destinazione vincolata delle entrate provenienti da indebitamento.
Art. 24 -
Flessibilità del bilancio.
- La flessibilità del bilancio è
garantita:
- dalle variazioni;
- dall’accesso ai fondi di riserva;
- dalle verifiche di cui all’articolo 193, secondo comma. del decreto
legislativo 267/2000;
- dall’assestamento.
- Le variazioni non devono alterare
gli equilibri di bilancio di cui all’articolo 162, comma 6, e art. 193, comma
1°, del decreto legislativo 267/2000.
- Le variazioni al Bilancio di
Previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione devono essere deliberate entro
il termine stabilito dell’articolo 175 del decreto legislativo 267 del 2000,
con l’eccezione dell’accoglimento in bilancio degli stanziamenti di entrata e
di spesa derivanti da assegnazioni statali, regionali o di altri soggetti
finanziatori o di altre entrate vincolate per destinazione;
- Nessuna spesa può essere imputata
direttamente al fondo di riserva. Le deliberazioni di utilizzo del fondo di
riserva sono comunicate al Presidente del consiglio comunale entro venti
giorni successivi dalla data di esecutività del provvedimento, il quale ne
darà informazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
Art. 25-
Servizi per conto di terzi.
- I servizi per
conto di terzi per la parte entrata e per la parte spesa sono ripartiti in
capitoli.
- Le previsioni e gli
accertamenti di entrata conservano l’equivalenza con le previsioni e gli
impegni di spesa.
Art. 26 - Pubblicità
del bilancio.
- In adempimento
a quanto disposto dall’articolo 162, comma settimo, del decreto legislativo
267 del 2000 per garantire ai cittadini ed agli organi di partecipazione la
conoscenza dei contenuti del bilancio di previsione e dei suoi allegati, il
medesimo viene depositato per 30 giorni presso il Settore contabilità e
finanze. Dell’avvenuto deposito si darà comunicazione con avviso affisso per
un mese nell’albo pretorio del Comune.
Titolo III
GESTIONE DEL
BILANCIO
Art. 27-
Entrate.
- La struttura
della parte Entrate è articolata in titoli, categorie e risorse e le stesse
sono costituite da tutti i proventi di qualsiasi natura che il Comune stesso
ha il diritto di esigere in virtù di leggi, regolamenti o di qualsiasi altro
titolo.
- Tutte le
entrate del Comune devono essere iscritte nel bilancio di previsione.
Tuttavia, anche per quelle non previste, rimane impregiudicato il diritto del
Comune ad esigerle e resta fermo l’obbligo, da parte di chi a ciò tenuto, di
curarne l’accertamento e la riscossione.
Art. 28 -
Gestione delle entrate.
- Le fasi
dell’accertamento, della riscossione e del versamento possono anche essere
contemporanee.
- Il Settore
finanziario sovrintende, ove non sia diversamente disposto, all’accertamento,
alla riscossione e al versamento delle entrate. Spetta inoltre al Settore
finanziario la regolare contabilizzazione delle entrate.
- E’ fatto
obbligo ai Dirigenti Responsabili dei Settori che hanno la gestione di
attività da cui derivano entrate ed ai responsabili dei procedimenti con i
quali vengono accertate entrate, di trasmettere al Settore finanziario
l’idonea documentazione prevista dall’articolo 179 del decreto legislativo
267 del 2000, nonché di curare, nei limiti delle rispettive attribuzioni e
sotto la loro personale responsabilità, l’accertamento e tutte le attività
necessarie al fine di consentire la pronta ed integrale realizzazione delle
entrate.
Art. 29 -
Accertamento delle entrate.
- L’accertamento
può anche eccedere gli stanziamenti previsti dal bilancio, eccetto che per le
entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie.
- Le entrate
provenienti da assegnazioni dello Stato, della Regione o di altri Enti
pubblici finanziatori sono accertate esclusivamente sulla base degli appositi
provvedimenti di assegnazione.
- Le entrate
derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da concessione di aree, da
trasferimento di capitali e per rimborso di crediti sono accertate, di norma,
sulla base degli atti amministrativi o dei contratti che ne quantificano
l’ammontare.
- Le entrate
derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie sono accertate
sulla base della deliberazione dell’organo competente che aderisce alle
condizioni poste in sede di affidamento dall’ente emittente.
- Per tutte le
entrate che non rientrano nelle tipologie di cui ai precedenti commi,
l’accertamento avviene in base a documentazione idonea a verificare
l’esistenza delle condizioni definite dal primo comma del presente articolo.
- Nei casi di
entrate la cui acquisizione è sottoposta ad oneri o condizioni, è necessario
che l’accertamento sia preceduto da apposita deliberazione di accettazione
della Giunta.
- L’accertamento
dell’entrata dà luogo a registrazione nelle scritture contabili, con
l’imputazione alla competente risorsa di bilancio. A tal fine, la
documentazione relativa alle entrate deve essere tempestivamente comunicata al
Settore finanziario.
- Chiuso con il
31 dicembre l’esercizio finanziario, le differenze fra le somme stanziate e le
somme accertate costituiscono maggiori o minori entrate e, come tali,
concorrono a determinare i risultati finali della gestione finanziaria.
Art. 30 -
Riscossione delle entrate.
- Tutte le
entrate, comunque riscosse, devono essere integralmente versate al Tesoriere.
- La riscossione
delle entrate dà luogo a registrazione nelle scritture contabili, con
imputazione alla competente risorsa di bilancio.
- La riscossione
di tutte le entrate per le quali non sia obbligatoria, possibile o conveniente
tramite il Tesoriere, il servizio dei conti correnti postali, gli istituti di
credito o concessionari dei servizi di riscossione, può essere effettuata
dall’economo e da dipendenti del Comune a ciò incaricati con apposita
deliberazione della Giunta.
- Le riscossioni
effettuate dall’economo e dagli agenti contabili del Comune a ciò incaricati
devono essere contabilizzate in un apposito registro di cassa interna e le
somme così introitate devono affluire alla Tesoreria comunale entro quindici
giorni lavorativi successivi alle operazioni ed al Settore finanziario sarà
consegnato il rendiconto giornaliero delle riscossioni ai fini della loro
immediata registrazione nella contabilità del Comune.
- I responsabili
delle strutture organizzative che hanno la gestione di attività da cui
derivano entrate devono dare tempestiva comunicazione scritta, almeno
trimestrale, al Dirigente Responsabile del Settore finanziario di eventuali
situazioni di insolvenza e di ritardo nelle riscossioni.
- Delle
situazioni di insolvenza e di ritardo nelle riscossioni, il Responsabile del
Settore finanziario dà tempestiva comunicazione scritta al Sindaco, al
Segretario e all’Organo di revisione e trasmette le pratiche all’ufficio
legale per l’eventuale riscossione coattiva.
Art. 31 -
Versamento delle entrate.
1. Il versamento è la fase finale del procedimento di acquisizione
delle entrate, che consiste nel trasferimento delle somme riscosse nella cassa
dell'ente.
2. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali
o altre forme consentite dalla legge (bonifico bancario) che affluiscono sul
conto di tesoreria devono essere comunicate all'ente, a cura del tesoriere,
entro il terzo giorno successivo per consentirne la regolarizzazione mediante
emissione dei relativi ordinativi d'incasso.
3. Le somme pervenute direttamente all'ente devono essere versate
mensilmente al tesoriere, a cura degli incaricati idoneamente autorizzati,
previa emissione di regolari ordinativi d'incasso.
4. Gli agenti contabili sono responsabili delle somme di cui devono
curare la riscossione e rispondono personalmente dell'eventuale prescrizione del
credito e di ogni altro danno arrecato all'ente per incuria o mancata diligenza
nell'esercizio delle funzioni loro affidate.
5. È vietato disporre dei fondi giacenti sui conti correnti postali o
pervenuti direttamente all'ente per effettuare pagamenti di spese.
6. Le entrate riscuotibili a mezzo ruoli sono versate secondo le modalità di cui
al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 32 -
Utilizzazione delle entrate patrimoniali o a specifica destinazione.
1. L’
ente locale, ad eccezione della situazione di stato di dissesto finanziario sino
all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, può disporre
l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il
finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui
con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non
superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222
del d.lgs. n. 267/00.
2. L'utilizzo di somme a
specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della giunta
relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, d.lgs.
n. 267/00 e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio
ed e' attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario
dell'ente.
3. Il ricorso all'utilizzo
delle somme a specifica destinazione, secondo le modalita' di cui ai commi 1 e
2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi
introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la
consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di
spese correnti.
4. Gli enti locali che hanno
deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 d.lgs. n.
267/00 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in
termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i
trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e
dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato
delle alienazioni.
Art. 33 -
Reversali di incasso.
1.
Gli ordinativi di incasso sono
firmati dal Dirigente Responsabile del Settore finanziario, o suo sostituto, e
devono contenere almeno gli elementi stabiliti dal terzo comma dell’art. 180
del DL.vo 267/2000.
2.
Nel caso in cui vi siano incaricati
interni alla riscossione delle entrate di cui al 3° comma dell’art. 181 del
D.L.vo 267/2000 i versamenti in Tesoreria debbono essere effettuati il giorno
successivo mentre per le riscossioni effettuate dall’economo, detto termine è
fissato nel relativo regolamento.
3.
Gli ordinativi di incasso sono
trasmessi al Tesoriere accompagnati da un elenco in duplice copia e numerato
progressivamente per esercizio. Il Tesoriere deve restituire un esemplare
dell’elenco debitamente sottoscritto e datato in segno di ricevuta.
4.
L’emissione degli ordinativi di
incasso dà luogo a registrazione nelle scritture contabili.
5.
Gli ordinativi di incasso non
estinti entro il 31 dicembre dell’esercizio di emissione sono annullati e, se
giacenti presso il Tesoriere, restituiti da questo al Comune.
6.
Le entrate oggetto di ordinativi di
incasso annullati ai sensi del comma precedente sono iscritte nel conto dei
residui attivi.
Art. 34 –
Quietanza.
- Il Tesoriere e gli eventuali
dipendenti del Comune incaricati della riscossione delle entrate devono
rilasciare apposita quietanza per le somme riscosse anche mediante procedure
informatiche nel rispetto del comma terzo dell’articolo 180 del decreto
legislativo 267 del 2000 e delle prescrizioni di cui ai successivi commi.
- Nel caso di riscossioni effettuate
dal Tesoriere in assenza di reversale di incasso, sulla quietanza dovrà essere
apposta la clausola ‘salvi i diritti del Comune’.
- Le quietanze non devono presentare
abrasioni o alterazioni di sorta.
- In nessun caso è consentito
rilasciare copia delle quietanze.
- Qualora accada che la quietanza sia
andata smarrita o distrutta, si supplisce, in caso di necessità, con
certificazione del Tesoriere. Se la documentazione si trova presso gli uffici
del Comune alla certificazione provvede il Responsabile del Settore
finanziario.
- Il Tesoriere è tenuto, per la
registrazione delle entrate del Comune, di cui al 2° comma dell’art. 215
del D.L.vo 267/2000:
a) tenere aggiornato con sistemi e mezzi possibilmente meccanografici:
- Il conto riassuntivo del movimento giornaliero di cassa;
- La raccolta delle matrici delle ricevute rilasciate, tenendo distinte
quelle per la riscossione ordinaria da quelle riguardanti i depositi di terzi;
- Le annotazioni delle riscossioni e dei pagamenti relativi rispettivamente a
risorse ed interventi;
- I verbali di verifica di cassa;
b) mettere a disposizione del Comune, giornalmente, copia del giornale di
cassa;
c) segnalare mensilmente al Comune la situazione delle riscossioni e dei
pagamenti. Il Comune deve fare eventuali sue osservazioni entro venti giorni
dal ricevimento di detta segnalazione. In mancanza, si ritengono approvate le
risultanze contabili accertate dal Tesoriere. Il Comune può comunque
procedere, nelle forme e nelle modalità di legge, a verifiche straordinarie di
cassa. Una copia del relativo verbale deve essere consegnata al Tesoriere;
d) presentare al Comune, nei termini di legge, il conto del Tesoriere
corredato dei mandati pagati e delle reversali riscosse nell’esercizio
scaduto e di tutti i relativi documenti giustificativi. Il Comune si obbliga
a trasmettere al Tesoriere la delibera di approvazione del conto consuntivo
con gli estremi dell’esecutività.
e) Provvedere, ove occorra, in concorso con il Comune, alla compilazione e
trasmissione dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati
periodici della gestione di cassa;
f) indicare, in calce al giornale di cassa del Comune, la situazione dei
fondi presso le contabilità speciali e quella dei vincoli eseguiti su quella
infruttifera. Il Comune si impegna a comunicare per iscritto al Tesoriere,
entro 20 giorni dalla data del giornale, eventuali errori riscontrati.
Il Tesoriere, in base a dette segnalazioni, provvede ad eseguire le opportune
rettifiche.
Art. 35 - Fasi
delle spese – Impegno.
- L’impegno
costituisce la prima fase del procedimento di spesa.
- Con
l’approvazione del Bilancio di Previsione e sue successive variazioni, è
costituito impegno sui relativi stanziamenti, senza la necessità di
ulteriori provvedimenti:
- per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale
dipendente e per i relativi oneri riflessi, nonché per le voci accessorie
previste dal C.C.N.L. e relativa contrattazione decentrata;
- - si
considerano impegnati gli stanziamenti di spesa sia corrente, che in conto
capitale, correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata
per legge;
- gli stanziamenti di spesa per entrate per alienazioni di beni immobili o per
oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, del costo di costruzione e delle
relative sanzioni, si considerano impegnati in corrispondenza della
approvazione della deliberazione con la quale si individua la loro esatta
destinazione e nella misura della corrispondente entrata.
- le spese in conto capitale finanziate con l’assunzione di mutui a specifica
destinazione si considerano impegnate sulla base della deliberazione che
aderisce alle condizioni poste in sede di affidamento dall’ente emittente.
- - per le spese
dovute nell’esercizio in base a contratti, convenzioni o disposizioni di
legge.
Art. 36 -
Modalità di assunzione dell’impegno.
1.
Tutte le determinazioni di impegno
di spesa assunte dal Dirigente Responsabile del Servizio, nonché le proposte
di deliberazione di prenotazione di spesa devono essere comunicate al
Responsabile del Settore finanziario con l’indicazione dell’ammontare della
spesa e degli elementi necessari per stabilire l’imputazione della stessa, ai
sensi del 4° comma dell’art. 151 d.lgs. n. 267/00.
2.
Il Settore finanziario esegue la
registrazione dell’impegno dopo aver verificato la legalità della spesa, la
regolarità della documentazione, la giusta imputazione della spesa stessa e
l’esistenza dello stanziamento disponibile nel relativo intervento.
3.
Qualora la spesa non trovi regolare
copertura, il Dirigente Responsabile del Settore finanziario rinvia gli atti ai
servizi competenti con le proprie osservazioni, suggerendo le eventuali azioni
da promuovere.
4.
Il Dirigente Responsabile del
Settore finanziario rilascia il parere di regolarità contabile sulle proposte di
deliberazioni mentre sulle determinazioni dirigenziali appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come previsto dal 5°
comma dell’art. 153 del D.L.vo 267/2000, e documenta l’avvenuta assunzione
dell’impegno contabile di spesa. Tale visto determina l’esecutività dell’atto
di impegno.
5.
Qualora il Dirigente Responsabile
del Settore finanziario non ritenga, per qualsiasi motivo di irregolarità, di
poter apporre nell’atto di impegno le attestazioni di cui al precedente comma,
ne comunica per iscritto le ragioni al Segretario e al Responsabile del Settore.
6.
Le determinazioni, una volta
ottenuto il visto di regolarità contabile, devono essere trasmesse all’ufficio
Segreteria che le raccoglie e le classifica cronologicamente in base ai
settori di provenienza.
7.
Nel caso in cui vi è stata
l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato nei
commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della
controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194,
comma 1, lettera e) D.lgs. n. 267/00, tra il privato fornitore e
l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro
che hanno reso possibili le singole prestazioni.
Art. 37 -
Comunicazione ai terzi interessati.
-
Contestualmente all’ordinazione della prestazione il Dirigente Responsabile
del Settore comunica al terzo interessato l’impegno di spesa e la copertura
finanziaria, avvertendo che le successive fatture dovranno evidenziare gli
estremi della comunicazione.
Art. 38 -
Riduzione dell’impegno.
- Il Dirigente
Responsabile del Settore finanziario su indicazione del Responsabile del
Settore procede alla riduzione degli impegni assunti nel corso dell’esercizio
nei casi in cui la connessa attività di spesa risulti definitivamente conclusa
con l’erogazione di somme complessivamente inferiori a quelle impegnate.
Art. 39 -
Liquidazione della spesa.
- La
liquidazione della spesa è effettuata mediante l’apposizione di un visto, dal
Responsabile del Settore che ha assunto l’impegno di spesa, previo
l’accertamento dell’esistenza dell’impegno, della regolarità della prestazione
o fornitura di beni, opere, servizi e sulla base dei titoli e documenti
giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
- In sede di
liquidazione il Responsabile del Settore attesta l’avvenuto ricevimento del
materiale e l’eventuale iscrizione dello stesso nel relativo registro di
inventario.
- La
liquidazione delle spese relative agli stipendi ed assegni al personale può
avvenire sulla base di ruoli compilati mensilmente.
- Per le spese
fisse richiamate nel comma 2 dell’art. 183 e per le spese dei servizi
conto terzi di cui all’art.168 del T.U.E.L. la liquidazione è operata
direttamente mediante apposizione del visto contabile di cui al punto 1 sui
connessi ruoli o fatture.
- La
liquidazione corredata dai titoli e dai documenti giustificativi comprovanti
la spesa deve essere trasmessa al Settore finanziario.
Art. 40 -
Ordinazione della spesa.
- L’emissione
del mandato di pagamento è richiesta dal Responsabile del Settore competente
per materia o funzione alla liquidazione della spesa.
- La richiesta
di emissione del mandato di pagamento deve contenere tutti gli elementi
descrittivi previsti per il mandato di pagamento dai successivi articoli ed è
trasmessa al Settore finanziario unitamente alla liquidazione della spesa.
- Il Settore
finanziario, verificata la regolarità della liquidazione, provvede
all’emissione del mandato di pagamento nei limiti degli stanziamenti del
bilancio in corso, distinguendo i mandati in conto competenza da quelli in
conto residui.
Art. 41 -
Ordinativo di pagamento.
- Il mandato di
pagamento può comprendere più somme da pagarsi ripartitamente a più creditori;
per gli stipendi e assegni al personale e i relativi contributi previdenziali
e assistenziali può anche riferirsi a più interventi. In quest’ultimo caso,
l’ordinativo di pagamento deve recare la distinta dei vari interventi e delle
somme parziali imputate ad ognuno degli interventi stessi.
- Gli ordinativi
di pagamento degli stipendi ed assegni spettanti ai dipendenti sono emessi per
l’importo al lordo delle ritenute, e sono quietanzati per la somma netta
dovuta.
- Per l’importo
delle ritenute sono emessi corrispondenti ordinativi di incasso.
- Gli ordinativi
di pagamento che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli
relativi ai residui.
- Gli ordinativi
di pagamento sono firmati dal Dirigente Responsabile del Settore
finanziario.
- Di ogni
ordinativo emesso deve essere conservata copia con allegata la documentazione
giustificativa.
- Gli ordinativi
di pagamento sono trasmessi al Tesoriere con elenco in duplice copia, firmato
dal Dirigente Responsabile del Settore finanziario. Il Tesoriere deve
restituire un esemplare dell’elenco debitamente sottoscritto e datato in segno
di ricevuta.
- Gli ordinativi
di pagamento che devono essere estinti entro una scadenza determinata devono
recare in evidenza la scadenza stessa ed essere trasmessi al Tesoriere almeno
il giorno lavorativo, per il Tesoriere stesso, precedente alla scadenza, salvo
il diverso margine temporale necessario in relazione al particolare tipo di
pagamento.
Art. 42 -
Pagamento delle spese.
- Il Tesoriere,
nell’ambito delle disponibilità del Comune degli stanziamenti del bilancio, dà
corso agli ordinativi di pagamento.
- Il Tesoriere
deve pagare la somma indicata nell’ordinativo agli intestatari o a loro legali
rappresentanti ed è responsabile della regolarità dei pagamenti eseguiti.
- Il Tesoriere
risponde del pagamento degli ordinativi che non contengono tutti gli elementi
indicati all’articolo 185 del decreto legislativo 267/2000.
- Il Tesoriere
provvede al pagamento di spese nel rispetto delle scadenze incombenti sul
Comune anche in assenza di ordinativo nei casi previsti dalla legge.
- All’atto del
pagamento il Tesoriere deve apporre sul mandato la data di pagamento e
l’attestazione ‘pagato’.
- Dei pagamenti
effettuati il Tesoriere dà notizia al Comune entro i tre giorni lavorativi
successivi mediante trasmissione di copia del giornale di cassa.
- Dei pagamenti
effettuati in assenza di ordinativo, il Tesoriere dà notizia al Comune con la
trasmissione della copia del giornale di cassa, unitamente alla richiesta di
regolazione.
- Nei casi di
assenza, minore età, interdizione, inabilitazione, fallimento o morte di un
creditore, gli ordinativi di pagamento devono essere intestati al
rappresentante, tutore, curatore o agli eredi su indicazione del Responsabile
del Settore che procede alla liquidazione.
- Alla
documentazione giustificativa dell’ordinativo di pagamento deve essere unito
l’atto che provi la qualità di rappresentante, tutore, curatore o erede del
creditore. L’atto deve essere richiamato nell’ordinativo di pagamento.
Art. 43 -
Estinzione degli ordinativi di pagamento.
- Salvo le
particolari indicazioni delle persone autorizzate a riscuotere, risultanti da
contratti, la costituzione di procuratore per dar quietanza e riscuotere le
somme dovute dal Comune si prova mediante la produzione al Settore
finanziario, prima dell’emissione dell’ordinativo di pagamento, dell’atto di
procura o della copia autentica di esso.
- Nel caso di
procedura per atto pubblico, il pagamento può essere fatto al procuratore
quantunque non sia nominato sul mandato.
- L’estinzione
degli ordinativi di pagamento dà luogo a registrazione nelle scritture
contabili.
Art. 44 -
Modalità particolari di estinzione degli ordinativi di pagamento.
- Il Comune può
disporre, su richiesta scritta dei creditori e con espressa annotazione sui
titoli, che gli ordinativi di pagamento siano estinti dal Tesoriere con una
delle seguenti modalità:
a) accreditamento in conto corrente bancario o postale, intestato al
creditore;
b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore,
da spedire al richiedente; l’invio mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento avverrà con spese a carico del destinatario;
-
c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale
localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente.
- Nella
convenzione di tesoreria saranno regolati i rapporti con il Tesoriere in
relazione all’accertamento dell’effettivo pagamento degli assegni circolari.
Art. 45 -
Quietanza sugli ordinativi di pagamento.
- I creditori o
i loro legali rappresentanti devono stendere la quietanza sugli ordinativi di
pagamento, apponendovi la propria firma per esteso.
- La quietanza
deve essere data incondizionatamente e senza riserva alcuna.
- Negli
ordinativi di pagamento di somme indivise a favore di più persone, ognuna di
queste è tenuta a dar quietanza con la formula: ‘Vale come quietanza per la
parte spettante sulla somma di euro ...’ .
- Le
dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la
quietanza del creditore in quanto titoli validi di scarico del Tesoriere e
prova liberatoria per il Comune, devono risultare sull’ordinativo di pagamento
con annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni svolte ed il
timbro del Tesoriere.
Art. 46 -
Ordinativi di pagamento inestinti.
- Gli ordinativi
di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente
inestinti alla data del 31 dicembre, potranno essere commutati in assegni
postali localizzati o in assegni circolari non trasferibili e inviati al
domicilio del creditore.
- Gli ordinativi
di pagamento, commutati ai sensi del presente articolo, si considerano titoli
pagati agli effetti del conto consuntivo.
Art. 47 - Ruoli
di spesa fissa.
- I ruoli di
spesa fissa per canoni, affitti, rate di ammortamento di mutui ed altre spese
similari sono predisposti dal Settore finanziario ed hanno gli stessi
contenuti descrittivi previsti per i mandati di pagamento e recano
l’indicazione delle somme da pagare alle singole scadenze.
-
L’autorizzazione a disporre pagamenti, contenuta nei ruoli di spesa fissa, può
essere diretta al Tesoriere, che effettuerà i pagamenti alle scadenze ed alle
condizioni specificate nei ruoli medesimi o negli eventuali successivi atti o
ruoli di variazione formalmente trasmessi al Tesoriere stesso.
- I ruoli di
spesa fissa sono firmati dal Dirigente Responsabile del Settore finanziario e
trasmessi al Tesoriere secondo le stesse modalità stabilite per la
trasmissione dei mandati di pagamento.
Art. 48 –
Risultato contabile di amministrazione.
- Il risultato
contabile di amministrazione è accertato con le modalità di cui all’art. 186
del D.L.vo 267/2000.
- L’avanzo di
amministrazione e il disavanzo di amministrazione sono regolamentati dai
successivi articoli 187 e 188 del D.L.vo 267/2000.
Art. 49-
Gestione dei residui attivi e passivi.
- Il
Responsabile del Settore, sulla scorta delle scritture contabili, predispone
l’elenco delle somme da conservare tra i residui attivi e passivi.
- I residui
attivi di cui sia accertata l’insussistenza per indebito o per erronea
liquidazione possono essere eliminati.
- I residui
attivi di difficile riscossione possono essere eliminati, o ridotti, soltanto
dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione, a
meno che il costo stimato per tale esperimento superi l’importo da recuperare.
- I residui
passivi possono essere cancellati o ridotti per il venire meno totale o
parziale dell’obbligazione ad essi relativa.
- L’eliminazione
o la riduzione dei residui attivi e passivi è disposta con comunicazione
scritta e motivata del Dirigente Responsabile del servizio.
- La
deliberazione che dispone l’eliminazione dei residui attivi e passivi è
allegata al conto consuntivo.
- Sulla proposta
di eliminazione dei residui attivi del Revisore deve esprimere
obbligatoriamente il proprio parere entro cinque giorni dal ricevimento della
proposta del Dirigente Responsabile del Settore finanziario.
- Il conto dei
residui è tenuto distinto da quello della competenza. Nessuna spesa afferente
ai residui può essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.
- Nell’ambito
del conto dei residui, il sistema di scritture finanziarie deve registrare le
operazioni distinguendo i residui per esercizio di formazione, per intervento
e, con riferimento a quest’ultimo, distintamente per impegno di spesa da cui
si originano le singole partite.
- In pendenza
dell’approvazione del conto consuntivo e della formale determinazione del
Consiglio, possono essere ammessi nel nuovo esercizio finanziario ordinativi
di pagamento sugli impegni rimasti disponibili alla fine del precedente
esercizio, purché le somme da pagare rientrino negli importi che il Dirigente
Responsabile del Settore finanziario ha incluso nell’elenco dei residui
passivi e purché i mandati stessi siano registrati nel nuovo esercizio con
imputazione al conto dei residui e con indicazione dell’intervento di
provenienza.
Art. 50- Fondo di
riserva.
1. Nel bilancio di previsione è iscritto, tra le spese correnti, un fondo di
riserva di importo compreso tra lo 0,30 per cento e il 2 per cento del totale
delle previsioni iniziali delle spese correnti, da utilizzare nei casi in cui si
verifichino esigenze straordinarie di bilancio ovvero per prelevamenti necessari
per aumentare le dotazioni degli interventi di spesa corrente che, in corso
d'anno, dovessero rivelarsi insufficienti.
2. I prelevamenti dal fondo di riserva sono
effettuati con deliberazione della Giunta comunale. Le deliberazioni possono
essere adottate sino al 31 dicembre di ciascun anno e devono, di volta in volta,
essere comunicate all'organo consiliare, a cura del Sindaco, nella prima seduta
successiva alla loro adozione.
Titolo IV
ECONOMATO
Art. 51 –
Servizio di Economato.
- Il servizio di
economato è affidato all’Economo comunale nominato con deliberazione di Giunta
Comunale.
Art. 52 – Spese
economati.
- L’Economo
provvede di regola agli acquisti dell’ente ed all’erogazione delle spese di
modesta entità o che, in ragione di necessità o convenienza devono essere
effettuate per contanti. In particolare l’economo dovrà provvedere, previa
richiesta ai responsabili dei settori del relativo fabbisogno, all’acquisto di
tutto il materiale di cancelleria di tutti gli uffici.
- E’ vietato
suddividere artificiosamente le spese di cui al precedente comma che abbiano
carattere unitario.
Art. 53 – Fondo
economale.
- Per
l’erogazione delle spese economali, la Giunta Comunale dispone, nel piano
esecutivo di gestione, un’anticipazione a favore dell’Economo da imputarsi ai
servizi per conto di terzi.
- Per
l’erogazione delle spese di modesta entità, l’Economo può assumere
direttamente gli impegni di spesa (a mezzo di ordine di pagamento economale)
relativi a risorse direttamente affidategli ed anche in relazione a risorse
affidate ad altri servizi quando la spesa e l’indicazione della risorsa da
utilizzare siano state correttamente richieste dal dirigente responsabile del
settore a cui la stessa è attribuita nel piano esecutivo di gestione.
- L’atto con il
quale l’Economo provvederà all’assunzione degli impegni, di cui al precedente
comma, viene individuato nell’ordinativo di pagamento economale che dovrà
essere sottoscritto dal dirigente responsabile del settore richiedente o
posizione organizzativa e dovrà riportare tutti i dati identificativi della
spesa da sostenere, nonché il capitolo del P.E.G. sul quale imputare la spesa
stessa.
- La Giunta
Comunale , con apposito provvedimento, nomina gli agenti contabili del comune.
- Gli agenti
contabili del comune sono sottoposti agli obblighi derivanti dalla
rendicontazione ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs 267/2000.
Art. 54 –
Vigilanza sulla gestione del fondo economale.
- L’Organo di
revisione provvede, almeno una volta al quadrimestre, alla verifica della
cassa economale e delle scritture relative alla gestione del fondo economale.
La verifica deve essere effettuata anche nel caso di cambiamento dell’Economo.
- Le verifiche
devono risultare da apposito verbale.
Art. 55 -
Agenti contabili interni.
- Gli agenti
contabili, a danaro e a materia, rendono il conto della propria gestione
entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, in
osservanza del 2° comma dell’art. 233 del D.L.vo 267/2000.
Titolo V
SERVIZIO DI
TESORERIA
Art. 56 -
Affidamento del servizio di tesoreria.
- Il servizio di
Tesoreria può essere affidato a quei soggetti in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 208, 1 comma lettera b) D.lgs. 267/2000 ed è regolato da
apposita convenzione.
- L’affidamento
del servizio di tesoreria, in relazione alle peculiarità tecniche del
servizio, viene effettuato con il metodo della licitazione privata o dell’asta
pubblica.
- La
deliberazione di indizione di gara fornirà adeguate motivazioni in relazione
alle modalità di gara adottate. Con il medesimo provvedimento si costituirà