COMUNE DI PRATOLA SERRA

Provincia di Avellino

 

Regolamento di Contabilità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con delibera di C.C. n. 17 del 19.05.2008

 

 

 

 

Titolo I  

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.

  1. Il presente regolamento reca disposizioni  per la disciplina  della finanza  e della contabilità del comune, in attuazione  degli artt.  150  e 152 del Decreto Legislativo  18.08.2000 n. 267;
  2. Il regolamento costituisce un insieme di regole e norme che presiedono alla Amministrazione  economico - finanziaria del Comune, finalizzate alla conservazione e corretta gestione del patrimonio pubblico e alle rilevazioni, analisi e controllo dei fatti gestionali che comportano entrate e spese per il bilancio comunale, ovvero mutazioni qualitative e quantitative del patrimonio dell’Ente.
  3. A tal fine il regolamento stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla formazione del bilancio di previsione e del rendiconto, indicando un sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e controlli finalizzati a garantire il buon andamento dell’attività amministrativa.

Art. 2 - Struttura e funzioni.

  1. I Servizi rientranti nell’area finanziaria comprendono le funzioni di coordinamento dell’intera attività finanziaria del comune, nonché quelle attribuite in sede di approvazione dell’organigramma degli uffici comunali.
  2. La direzione dei suddetti settori è affidata al Dirigente del Settore   che  assume altresì tutte le altre funzioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti pongono a carico di  tale posizione.
  3. La  gestione del Servizio economato è affidata all’economo comunale  che vi provvederà secondo la vigente normativa e  le disposizioni contenute nel “Regolamento per il servizio di economato e provveditorato”

Art. 3 - Responsabile del Settore  Finanziario.

  1. Oltre a quanto indicato al precedente art. 2, competono al Dirigente Responsabile del Settore Finanziario:
  2. a) le verifiche previste dall’art.  153  del Decreto Legislativo n.  267/2000;
    b) il visto di regolarità contabile attestante  la copertura finanziaria  previsto dall’art.  153,  del D.L.vo 267/2000 sui provvedimenti  dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, da rilasciare nei tempi e nei modi previsti dagli obiettivi indicati di anno in anno nel piano esecutivo di gestione.
  3. Il visto di regolarità contabile comporta, per le spese correnti la verifica del permanere degli equilibri di bilancio, mentre per le spese di investimento il riscontro della realizzabilità delle entrate che finanziano i relativi stanziamenti di spesa. Inoltre,  in conformità al 1° comma dell’art.  49 del D.L.vo 267/2000, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del  responsabile del servizio interessato e, qualora  la stessa comporti prenotazione  di spesa o diminuzione di entrata,  vi deve essere il parere di regolarità contabile;
    c) coordina le proposte  di variazione di bilancio provenienti dai responsabili dei  vari servizi e predispone gli atti relativi da sottoporre all’organo consiliare;
    d) sottoscrive i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso, con facoltà di delega ad altro/i Responsabili del Settore;
  4. e) è responsabile della tenuta della contabilità del Comune, nelle forme e nei termini voluti dalla Legge e dal Regolamento;
  5. f) collabora con l’organo esecutivo, unitamente ai responsabili dei vari settori, alla predisposizione dello schema di  bilancio annuale di previsione, dello schema di bilancio pluriennale e, se richiesto, alla formulazione della relazione dell’organo esecutivo prevista dall’art.151, comma6, del D.L.vo267/2000;
  6. g) vigila sull’attività finanziaria e sulla gestione del bilancio;
    h) segnala obbligatoriamente al Sindaco o al suo delegato, al Segretario generale ed all’organo di revisione, fatti od atti di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni e che possano, a suo giudizio, comportare gravi irregolarità di gestione o provocare danni al Comune;
  7. i) trasmette ai soggetti suindicati i risultati dei controlli comunicando altresì l’eventuale verificarsi di situazioni pregiudizievoli per l’equilibrio di bilancio
    l) presenta alla Giunta, entro il trenta settembre di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione gestionale relativa ai residui attivi e passivi.

Art. 4 - Responsabilità dei Settori - art. 165, comma 8 D.Lvo 267/2000.

  1. Il Dirigente Responsabile del Settore Finanziario, unitamente al Segretario Generale, assume diretta e personale responsabilità per la veridicità e l’esattezza dei dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle documentazioni e nelle registrazioni contabili.
  2. I Dirigenti sono Responsabili dei Settori e dei Servizi a loro assegnati con specifico riferimento alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere amministrativo, tecnico, finanziario e contabile.
  3. Qualora il Regolamento di Organizzazione degli uffici e  dei servizi prevede delle strutture  operative  autonome, le assunzioni delle determinazioni saranno di competenza del responsabile del settore.
  4. I dirigenti dei vari settori sono personalmente responsabili della presentazione del rendiconto sull’utilizzo di tutti i contributi straordinari assegnati al Comune da altri Enti pubblici, relativamente alle materie di competenza, nei termini stabiliti dall’art. 158 del D.L.vo 267/2000 da leggi regionali o da altre norme speciali.
  5. In caso di assenza  temporanea  del Dirigente responsabile del Settore, le determinazioni  e i pareri di competenza saranno assunti  conformemente  alle disposizioni  di cui al vigente regolamento  dell’ordinamento degli uffici e de servizi.

Art. 5- Parere di regolarità contabile.

   

1. Il Responsabile del Settore finanziario è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 con valore di atto preparatorio del provvedimento amministrativo cui è finalizzato il parere medesimo:

a)  su ogni proposta di deliberazione avente riflessi contabili e finanziari sulla attività gestionale;

b)  su ogni provvedimento di accertamento di entrata, adottato dai responsabili dei servizi di competenza;

c)  su ogni provvedimento di liquidazione di spesa, adottato dai responsabili dei servizi di competenza.

    2. Il parere di regolarità contabile è funzionale a garantire la regolarità della procedura di acquisizione delle entrate e di effettuazione delle spese, non soltanto sotto il profilo computistico, ma anche sotto l'aspetto giuridico. L'espressione del parere, infatti, equivale ad una dichiarazione valutativa in ordine:

a)  all'osservanza delle procedure previste dall'ordinamento finanziario e contabile, anche in riferimento al parere di regolarità tecnica che il responsabile del servizio proponente deve esprimere in via anticipata sulle proposte di deliberazioni;

b)  alla legalità della spesa;

c)  alla regolarità della documentazione;

d)  alla compatibilità della scelta gestionale con le linee programmatiche del bilancio di previsione;

e)  alla pertinenza dell'oggetto della scelta con il contenuto della risorsa di entrata o dell'intervento di spesa;

f)   alla sufficiente disponibilità dello stanziamento relativo;

g)  alla conformità agli obblighi fiscali.

    3. Il parere deve essere espresso in forma scritta, datato e sottoscritto; deve essere rilasciato entro il giorno successivo a quello di ricevimento della proposta di deliberazione o del provvedimento del responsabile del settore proponente.

    4. Nel caso di proposta di deliberazione riguardante l'assunzione di impegni di spesa, il parere di regolarità contabile deve essere integrato con l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151 comma 4 D.lvo 267/2000, sulla base delle effettive disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa, idonee ad assicurare la costituzione di apposito vincolo sulle relative previsioni di bilancio.

    5. L’insussistenza di copertura finanziaria costituisce causa di inammissibilità e di improcedibilità della proposta di deliberazione per manifesta incoerenza con le previsioni della relazione previsionale e programmatica.

 

 

Art. 6 - Visto di regolarità contabile.

         

          1. Sulle determinazioni di prenotazione/assunzione di impegni di spesa adottate dai responsabili dei settori, deve essere apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario.

          2. A tale fine i responsabili dei settori proponenti devono trasmettere immediatamente le proprie determinazioni al Responsabile del Settore Finanziario, il quale le restituisce munite del proprio “visto” completo di data e sottoscrizione, entro il giorno successivo a quello di ricevimento.

          3. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente il Responsabile del Settore Finanziario restituisce, con motivata relazione, al responsabile del Settore proponente le determinazioni in ordine alle quali non può essere apposto il “visto”, per le necessarie integrazioni o modificazioni.

          4. L'apposizione del “visto” conclude l'istruttoria delle determinazioni, le quali, pertanto, diventano esecutive senza alcuna ulteriore formalità.

          5. Le determinazioni ai soli fini “notiziali” sono oggetto di pubblicazione all’Albo Pretori

con le stesse modalità e procedure previste per le deliberazioni, a cura del Segretario Comunale

sono portate a conoscenza del Sindaco e della Giunta Comunale.

 

Art. 7 - Segnalazioni obbligatorie.

         

         1. Il Responsabile del Settore Finanziario è tenuto alla verifica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese. A tale fine deve redigere apposita situazione riepilogativa almeno una volte all'anno entro il 30 settembre.

          2. La situazione riepilogativa dell'andamento dell'attività gestionale, da comunicare al Sindaco, al Segretario comunale ed all'organo di revisione, deve dare dimostrazione distintamente per la gestione dei residui e per quella di competenza dei seguenti dati:

a)  per le entrate, il volume degli accertamenti e delle riscossioni, evidenziando gli scostamenti riferiti rispettivamente alle previsioni ed alle somme accertate ovvero ai residui attivi conservati;

b)  per le spese, il volume degli impegni e dei pagamenti ,evidenziando gli scostamenti riferiti rispettivamente alle previsioni ed alle somme impegnate ovvero ai residui passivi conservati.

          3. Il Responsabile del Settore Finanziario ha l'obbligo di segnalare, di volta in volta, fatti, atti, eventi o comportamenti dai quali possono derivare situazioni tali da recar pregiudizio agli equilibri del bilancio.

          4. La segnalazione dei fatti gestionali è effettuata con apposita relazione contenente le valutazioni in ordine alla gestione delle entrate e delle spese, nonché le proposte delle misure ritenute idonee per ricondurre la gestione in equilibrio e per garantire il mantenimento del pareggio di bilancio.

          5. La segnalazione, con la relazione adeguatamente motivata, è trasmessa entro 7 gg. dalla conoscenza dei fatti al Sindaco, al Segretario comunale ed all'organo di revisione, al Consiglio dell’Ente nella persona del suo Presidente, affinchè l’organo consiliare entro trenta giorni dal ricevimento adotti i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione, secondo le modalità e le condizioni di cui al presente Regolamento, sulla scorta anche di un eventuale proposta della Giunta Comunale.

 

 

Art. 8 - Pubblicità del bilancio e dei suoi allegati.

         

          1. Al fine di assicurare la trasparenza amministrativa e di favorire la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, l'informazione ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 162 del D.lgs. n. 267/00, mediante appositi avvisi pubblici o notiziari.

          2. Ai fini dell'informazione ai cittadini, singoli o associati, l'ente può altresì attivare nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico, un idoneo “sportello” per fornire notizie in ordine alla destinazione ed all'impiego delle entrate tributarie e dei proventi dei servizi pubblici locali, dandone adeguata pubblicizzazione con l'indicazione dell'orario di apertura al pubblico.

 

Titolo II 

PROGRAMMAZIONE COMUNALE

 

Art. 9 - Strumenti della programmazione comunale.

  1. Le scelte della programmazione comunale si effettuano attraverso un insieme coordinato di programmi.
  2. Costituiscono  documenti della programmazione comunale:
    - il bilancio annuale di previsione;
    - il bilancio pluriennale;
    - la relazione previsionale e programmatica;
    - il programma dei lavori pubblici;
    - il sistema delle tariffe dei servizi a domanda individuale;
    - il P.E.G.

Art. 10 - Formazione dei programmi.

  1. Le proposte di programmi vengono formulate  compatibilmente con le risorse potenziali di bilancio secondo le seguenti modalità:
    a) la Giunta indica il quadro di riferimento, i vincoli e le direttive fondamentali per la formazione dei documenti;
    b)  i Dirigenti, seguendo le indicazioni della Giunta,  elaborano le ipotesi di proposta, avvalendosi della struttura organizzativa;
    c) la Giunta, tenendo conto anche degli elementi attinti dall’eventuale consultazioni di Enti e di Associazioni approva le proposte finali per la successiva presentazione al Consiglio.

Art. 11  - Collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci.

1.      Il sistema dei bilanci è costituito:
a) dalla relazione previsionale e programmatica;
b) dal bilancio di previsione pluriennale;
c) dal bilancio di previsione annuale;
d) dal piano esecutivo di gestione;
e) dal conto consuntivo;
f) dalla relazione della Giunta illustrativa del conto consuntivo.

2.      Il collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci è garantito:
a) dal raccordo sistematico fra le previsioni di bilancio e le fasi del processo  di attuazione  della programmazione;
b) dai contenuti della relazione previsionale e programmatica;
c) dal confronto sistematico fra le previsioni e i dati consuntivi.

3.      La Giunta con apposite direttive stabilisce i tempi e le modalità per la      formazione dei documenti di programmazione e dei bilanci

4.      Le deliberazioni di Consiglio o di Giunta che non siano coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica, di cui al  comma 9  dell’art. 170 del D.L.vo 267/2000,   devono essere dichiarate inammissibili   ed improcedibili da parte del dirigente il improcedibilità possono essere i seguenti:
- Contrasto con le finalità dei programmi e dei progetti in termini di indirizzi  e di contenuti;
- Mancanza di compatibilità con le previsioni  delle risorse finanziarie destinate  alla spesa corrente  o di investimento; servizio finanziario.
I casi  di inammissibilità  o di
- Mancanza di compatibilità  con le previsioni  dei mezzi finanziari  e delle fonti  di finanziamento  dei programmi e dei progetti;
- Mancanza di  compatibilità con le risorse umane e strumentali  destinate a ciascun programma e progetto.

Art. 12 - Formazione  del Bilancio di Previsione e degli allegati.

1.      I Responsabili dei Settori, in sede di formazione dello schema di bilancio di previsione, sono tenuti a verificare che gli interventi, aventi i riflessi contabili negli esercizi successivi, siano riportati nel bilancio pluriennale.

2.      Nello schema di Bilancio Pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica  i valori monetari devono essere espressi con riferimento ai periodi considerati, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

3.      La Giunta approva, con apposita deliberazione, il progetto di bilancio pluriennale e annuale, corredato dalla relazione previsionale e programmatica, sulla base delle proposte dei responsabili dei settori  e di ulteriori autonome valutazioni.  Il Bilancio  di Previsione e relativi allegati devono  essere presentati al Consiglio Comunale completi del parere  dell’organo di revisione.

4.      Il progetto di bilancio pluriennale e annuale, corredato dalla relazione previsionale e programmatica, deve essere consegnato all’Organo di revisione per  il parere di cui all’art. 239, comma 1 lettera b) del D.L.vo 267/2000 .   

5.      Ogni  consigliere comunale, entro 10 giorni dalla presentazione al Consiglio Comunale di cui al comma 3,  può  presentare emendamenti allo schema di bilancio annuale di previsione e ai suoi allegati. Detti emendamenti verranno messi in votazione prima della votazione finale del bilancio e saranno corredati dal parere di regolarità contabile. Non verranno presi in considerazione dal Consiglio emendamenti pervenuti al protocollo comunale trascorsi i 10 giorni di cui al  presente comma.

6.      Gli emendamenti dovranno essere presentati  in forma scritta e non potranno determinare squilibri di bilancio. Gli stessi saranno sottoposti al parere  preventivo  del  Revisore  dei Conti, prima della loro discussione  in Consiglio Comunale.

Art. 13 - Bilancio pluriennale.

 

1. Il bilancio pluriennale è il documento contabile che contiene previsioni di  medio periodo, di durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni.

2. E’ un bilancio finanziario di competenza, che riveste la natura di atto di autorizzazione a riscuotere le entrate e a eseguire le spese previste.

3. Definisce il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare nel periodo di riferimento, individua il ricorso al mercato finanziario per le spese di investimento relative a ognuno degli anni considerati.

4. Gli stanziamenti del primo anno del bilancio pluriennale devono coincidere con quelli del bilancio di previsione annuale di competenza.

 

 

Art. 14 - Piani economici e finanziari.

 

1.   Per i progetti relativi alla realizzazione di OO.PP., finanziate con l’assunzione di mutui destinati all’esercizio di servizi pubblici, deve essere approvato un piano economico finanziario, diretto ad accertare l’equilibrio dell’investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti.

2.   La deliberazione consiliare che approva il piano economico finanziario costituisce presupposto di legittimità delle deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi dell’investimento e delle deliberazioni di assunzione dei relativi mutui.

3.   Le tariffe dei servizi pubblici devono essere determinate in coerenza con il piano economico finanziario dell’opera e in misura da assicurare la corrispondenza tra i costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario, e i ricavi.

 

Art. 15- Modalità di formazione dei documenti di programmazione.

 

1.   Ai fini della formazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale si fa rinvio alle procedure di cui  ai successivi articoli.

2.   Nella  fase di predisposizione degli schemi dei documenti di programmazione di cui al precedente comma 1, la Giunta predispone i documenti sulla base delle consultazioni con gli enti, le istituzioni, le forme organizzative e associative agenti sul territorio comunale al fine di assicurare il più efficace collegamento degli  interventi con le esigenze della comunità interessata.

3.   I piani economici - finanziari devono essere redatti dai servizi proponenti il progetto da approvare, firmati dal responsabile, contenenti le indicazioni di cui  all’art.14, e trasmessi al servizio finanziario per le verifiche di competenza unitamente alla proposta di deliberazione approvativa.

 

Art. 16 - Modalità di formazione del progetto di bilancio.

 

1.   Entro il sessantesimo giorno antecedente al termine fissato dal legislatore per l’approvazione del bilancio preventivo, i responsabili delle aree formulano, in attuazione degli obiettivi e delle finalità previamente fissati dal sindaco,le relative proposte corredate da apposite relazioni sottoscritte sia dal responsabile del servizio che dall’assessore competente, comunicandole al responsabile dell’area finanziaria.

2.   Le proposte di cui sopra devono avere la caratteristica della veridicità nel senso che la loro motivazione deve fare riferimento a situazioni oggettive, per le entrate e le spese consolidate, agli impegni assunti, a quelli in via di assunzione per procedure decisionali in corso e ad avvenimenti ragionevolmente prevedibili. Fra questi sono da considerare gli interventi previsti dalla programmazione comunale.

3.   Il Responsabile dell’Area finanziaria è tenuto, nell’ambito delle indicazioni contenute nel comma 2, alla verifica della veridicità e della compatibilità delle proposte pervenute.

4.   Entro il termine di cui al comma 1, le istituzioni e le aziende speciali trasmettono la bozza del proprio bilancio preventivo con evidenziato il trasferimento di capitale eventualmente richiesto, accompagnato da sintetica relazione illustrativa. 

 

Art. 17- Prima bozza del bilancio.

 

1.   Entro 45 giorni dal termine di approvazione del bilancio, il Settore Finanziario predispone la bozza integrale del bilancio preventivo contabilizzando tutte le proposte pervenute, gli impegni pluriennali precedentemente assunti nonché le operazioni di finanza straordinaria necessarie per dare attuazione ai programmi in corso.

2.   Entro la stessa data il Settore Finanziario predispone anche la bozza del piano esecutivo di gestione su indicazione del direttore generale (su proposta formulata di concerto dai responsabili dei servizi e dall’assessore al ramo).

3.   Le previsioni delle spese correnti non consolidate relative a servizi e uffici che non abbiano fatto pervenire proposte, sono individuate nell’ambito previsionale dell’anno in corso, diminuito del 5%. Il titolare del Settore Finanziario è tenuto a segnalare al segretario comunale (e al direttore generale) l’inerzia del servizio o ufficio inadempiente.

4.   Qualora il totale delle spese proposte ecceda quello delle risorse previste, il Responsabile dell’Area finanziaria accompagna la bozza del bilancio con una relazione nella quale sono evidenziate le proposte di spesa, con l’indicazione dei singoli interventi di bilancio, il cui importo non deriva da mera applicazione di disposizioni di legge, del contratto collettivo di lavoro, dei contratti o convenzione in essere. Accanto a ciascuna voce è indicata la cifra risultante dall’applicazione indifferenziata della percentuale di riduzione necessaria a ricondurre il totale della spesa proposta nell’ambito del complesso delle risorse acquisibili.

5.   Le proposte definitive del bilancio di previsione sono trasmesse al Revisore entro il primo ottobre. Il Revisore deposita la propria relazione entro il dieci ottobre. Tali documenti sono depositati almeno entro il 20° giorno antecedente il termine di approvazione del bilancio, presso il servizio finanziario a disposizione dei membri del consiglio sino al giorno antecedente l’inizio della discussione consiliare.

6.   I membri del consiglio devono presentare al Sindaco emendamenti agli schemi del bilancio almeno 10 giorni prima della data stabilita per l’approvazione del bilancio.

7.   Gli emendamenti proposti devono, singolarmente, salvaguardare l’equilibrio del bilancio. Non sono ammissibili emendamenti non compensativi o riferiti alla stessa risorsa, intervento o capitolo di bilancio già emendato e presentati oltre il termine per acquisire i pareri ex art.49 D.Lgs. 267/00.

8.   Il Consiglio, nell’approvazione del bilancio  e dei suoi allegati, pone a votazione gli emendamenti proposti dai consiglieri nei termini assegnati, nello stesso ordine cronologico con il quale sono stati presentati e dopo avere acquisito i pareri di regolarità tecnico - amministrativa e contabile. Non è dovuto sugli emendamenti il parere del Revisore.

 

 

 

 

 

Art. 18 - Piano esecutivo di gestione.

  1. Entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione del bilancio di previsione, la Giunta Comunale approva, con le modalità dell’art. 169, il piano esecutivo di gestione, individua gli obiettivi da conseguire nel corso dell’esercizio, affidandoli, congiuntamente alle risorse necessarie, ai responsabili dei servizi.
  2. In caso di mancata approvazione del piano esecutivo di gestione entro il termine stabilito, o entro il 31 dicembre dell’anno precedente, i Responsabili dei Settori sono tenuti ad assicurare l’ordinaria amministrazione, nei limiti stabiliti dall’articolo  163  del decreto legislativo  267 del  2000; all’uopo verrà adottato un apposito piano esecutivo di gestione provvisorio limitatamente alle risorse economiche e umane dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo piano esecutivo di gestione approvato e dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, nei limiti del bilancio in corso di esecutività.
  3. Il P.E.G.  contiene un’ulteriore gradazione delle risorse delle entrate in capitoli, dei  servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.
  4. Le variazioni al Piano esecutivo di gestione consistono  in operazioni modificative  delle previsioni dei capitoli e degli articoli all’interno di ciascun servizio restando invariate le dotazioni degli interventi in bilancio.
  5. La proposta di variazione, dettagliata e motivata, è presentata dal Responsabile dell’Unità Operativa alla Giunta Comunale, attraverso apposita registrazione informatica, previo parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente  Responsabile del Servizio Finanziario. La Giunta Comunale deve, entro 30 giorni, provvedere, con apposito atto, a recepire o  denegare le proposte avanzate.
  6. Possono essere deliberate variazioni al Piano Esecutivo di Gestione fino al 15 dicembre dell’esercizio, come previsto  al comma 9 dell’art. 175  del D.L.vo 267/2000.
  7. Le variazioni al Piano Esecutivo di gestione che investono più risorse o più interventi sono connesse e conseguenti alle precedenti esecutive deliberazioni di modifica del bilancio.
  8. In occasione della liquidazione del premio di produttività, ai dipendenti, dovrà essere predisposta in via preventiva dai Responsabili dei Settori o posizioni organizzative, e deliberata, da parte della Giunta Comunale, una relazione sull’attività consuntiva che recepisca il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Art. 19 -  Gestione del bilancio.

  1. Nella gestione del bilancio annuale devono essere rispettati i principi  e mantenuti gli equilibri stabiliti dall’articolo  162 del decreto legislativo 267/2000.
  2. Tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico del Comune e di altre spese ad esse collegate.
  3. Tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.
  4. Il Dirigente Responsabile del Settore Finanziario segnala al Sindaco, al Presidente del consiglio, al Segretario, ai Responsabili di Settore e all’Organo di revisione situazioni che possono pregiudicare gli equilibri del bilancio. Il Consiglio comunale entro 20 giorni adotta i provvedimenti necessari per garantire il permanere degli equilibri di bilancio.
  5. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio effettua la ricognizione sullo stato di attuazione e da atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, provvede ai sensi dell’articolo 193, comma 2°,  del decreto legislativo 267  del 2000.
  6. Nel caso in cui venisse segnalato,  da parte del Dirigente  Responsabile  del  Settore, l’insorgere di debiti fuori bilancio, questi debbono ottenere il riconoscimento di legittimità, da parte del Consiglio Comunale,  come  previsto al  1° comma dell’art.  194 del D.L.vo  267/2000;

Art. 20 - Variazione di bilancio.

 

1.   Le variazioni di bilancio consistono in operazioni modificative delle previsioni per la copertura delle nuove o maggiori spese o per dare concreta destinazione a nuove o maggiori entrate, oppure per sopperire a minori entrate accertate in corso d’anno.

2.   Possono essere deliberate variazioni alle dotazioni di competenza fino al 30 novembre dell’esercizio.

3.   Ai sensi dell’art.42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il termine predetto.

4.   In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. 

 

Art. 21- Assestamento generale per salvaguardia dell’equilibrio del bilancio.

 

1.   L’operazione contabile di assestamento generale del bilancio consiste in una variazione complessa con la quale si provvede ad adeguare alle verifiche di accertamento e alle esigenze di impegno le previsioni di competenza al fine di mantenere l’equilibrio del bilancio.

2.   L’assestamento di bilancio può essere deliberato entro il 30 novembre. Le eventuali proposte dei Settori devono essere trasmesse al servizio finanziario comunque in tempo utile per consentire l’espletamento delle procedure previste contabili necessarie e per l’acquisizione dei pareri ex art.49 D.Lgs n. 267/00.

3.   L’Organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l’Organo Consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti, per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio secondo le modalità previste in materia del presente Regolamento, a cura del Responsabile del Settore Finanziario

 

 

Art. 22- Variazione del piano esecutivo di gestione.

 

1.   Le variazioni al piano esecutivo di gestione consistono in operazioni modificative delle previsioni dei capitoli e degli articoli all’interno di ciascun Settore restando invariate le dotazioni degli interventi in bilancio.

2.   La proposta di variazione, dettagliata e motivata, è presentata dal Responsabile dell’Area, è formalizzata con deliberazione della giunta comunale previo parere di regolarità contabile espresso dal responsabile dell’Area finanziaria.

3.   Possono essere deliberate variazioni al piano esecutivo di gestione fino al 15 dicembre dell’esercizio.

4.   La deliberazione di diniego della variazione proposto o la variazione in difformità della proposta formulata dal Responsabile dell’Area devono essere motivate dalla giunta comunale. Le variazioni al piano esecutivo di gestione che investono più risorse o più interventi sono connesse e conseguenti alle precedenti esecutive deliberazioni

 

 

 

Art. 23 -  Applicazione del risultato di amministrazione.

  1. Sugli interventi finanziati con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione non possono essere avviate attività di spesa, né essere assunti impegni fino all’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio a cui l’avanzo stesso si riferisce, ai sensi  del 3° comma  dell’art. 187 del D.L.vo 267/2000;
  2. Alla copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l’approvazione del rendiconto annuale, ai sensi dell’art. 188 del Decreto Legislativo 267 del 2000, si provvede prioritariamente rispetto ad ogni altra spesa, utilizzando i mezzi ordinari di bilancio e le entrate da alienazione di beni disponibili del patrimonio fruttifero, con esclusione di conseguenza delle entrate a destinazione vincolata delle entrate provenienti da indebitamento.

Art. 24 - Flessibilità del bilancio.

  1. La flessibilità del bilancio è garantita:
    - dalle variazioni;
    - dall’accesso ai fondi di riserva;
    - dalle verifiche di cui all’articolo 193, secondo comma. del decreto legislativo  267/2000;
    - dall’assestamento.
  2. Le variazioni non devono alterare gli equilibri di bilancio di cui all’articolo 162, comma 6,  e art. 193, comma 1°, del decreto legislativo  267/2000.
  3. Le variazioni al Bilancio  di Previsione  ed al Piano Esecutivo di Gestione devono essere deliberate entro il termine stabilito dell’articolo 175 del decreto legislativo 267 del 2000, con l’eccezione dell’accoglimento in bilancio degli stanziamenti di entrata e di spesa derivanti da assegnazioni statali, regionali o di altri soggetti finanziatori  o di altre entrate  vincolate  per destinazione;
  4. Nessuna spesa può essere imputata direttamente al  fondo di riserva. Le deliberazioni di utilizzo del fondo di riserva sono comunicate al Presidente del consiglio comunale entro venti giorni successivi dalla data di esecutività del provvedimento, il quale ne darà informazione  al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 25- Servizi per conto di terzi.

  1. I servizi per conto di terzi per la parte entrata e per la parte spesa sono ripartiti in capitoli.
  2. Le previsioni e gli accertamenti  di entrata conservano l’equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.

 Art. 26  - Pubblicità del bilancio.

  1. In adempimento a quanto disposto dall’articolo 162, comma settimo, del decreto legislativo 267 del 2000 per garantire ai cittadini ed agli organi di partecipazione la conoscenza dei contenuti del bilancio di previsione e dei suoi allegati, il medesimo viene depositato per 30 giorni presso il Settore contabilità e finanze. Dell’avvenuto deposito si darà comunicazione con avviso affisso per un mese nell’albo pretorio del Comune.

 

 

 

 

 

 

 

Titolo III

 GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 27- Entrate.

  1. La struttura della parte Entrate è articolata in titoli, categorie e risorse e le stesse sono costituite da tutti i proventi di qualsiasi natura che il Comune stesso ha il diritto di esigere in virtù di leggi, regolamenti o di qualsiasi altro titolo.
  2. Tutte le entrate del Comune devono essere iscritte nel bilancio di previsione.  Tuttavia, anche per quelle non previste, rimane impregiudicato il diritto del Comune ad esigerle e resta fermo l’obbligo, da parte di chi a ciò tenuto, di curarne l’accertamento e la riscossione.

Art. 28 - Gestione delle entrate.

  1. Le fasi dell’accertamento, della riscossione e del versamento possono anche essere  contemporanee.
  2. Il Settore finanziario sovrintende, ove non sia diversamente disposto, all’accertamento, alla riscossione e al versamento delle entrate. Spetta inoltre al Settore finanziario la regolare contabilizzazione delle entrate.
  3. E’ fatto obbligo ai Dirigenti Responsabili dei Settori che hanno la gestione di attività da cui derivano entrate ed  ai responsabili dei procedimenti con i quali vengono accertate entrate, di trasmettere al Settore finanziario l’idonea documentazione prevista dall’articolo  179 del decreto legislativo 267 del 2000, nonché di curare, nei limiti delle rispettive attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, l’accertamento e tutte le attività necessarie al fine di consentire la pronta ed integrale realizzazione delle entrate.

Art. 29 - Accertamento delle entrate.

  1. L’accertamento può anche eccedere gli stanziamenti previsti dal bilancio, eccetto che per le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie.
  2. Le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici finanziatori sono accertate esclusivamente sulla base degli appositi provvedimenti di assegnazione.
  3. Le entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da concessione di aree, da trasferimento di capitali e per rimborso di crediti sono accertate, di norma, sulla base degli atti amministrativi o dei contratti che ne quantificano l’ammontare.
  4. Le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie sono accertate sulla base della deliberazione dell’organo competente che aderisce alle condizioni poste in sede di affidamento dall’ente emittente.
  5. Per tutte le entrate che non rientrano nelle tipologie di cui ai precedenti commi, l’accertamento avviene in base a documentazione idonea a verificare l’esistenza delle condizioni definite dal primo comma del presente articolo.
  6. Nei casi di entrate la cui acquisizione è sottoposta ad oneri o condizioni, è necessario che l’accertamento sia preceduto da apposita deliberazione di accettazione della Giunta.
  7. L’accertamento dell’entrata dà luogo a registrazione nelle scritture contabili, con l’imputazione alla competente risorsa di bilancio. A tal fine, la documentazione relativa alle entrate deve essere tempestivamente comunicata al Settore finanziario.
  8. Chiuso con il 31 dicembre l’esercizio finanziario, le differenze fra le somme stanziate e le somme accertate costituiscono maggiori o minori entrate e, come tali, concorrono a determinare i risultati finali della gestione finanziaria.

Art. 30 - Riscossione delle entrate.

  1. Tutte le entrate, comunque riscosse, devono essere integralmente versate al Tesoriere.
  2. La riscossione delle entrate dà luogo a registrazione nelle scritture contabili, con imputazione alla competente risorsa di bilancio.
  3. La riscossione di tutte le entrate per le quali non sia obbligatoria, possibile o conveniente tramite il Tesoriere, il servizio dei conti correnti postali, gli istituti di credito o concessionari dei servizi di riscossione, può essere effettuata dall’economo  e da  dipendenti del Comune a ciò incaricati con apposita deliberazione della Giunta.
  4. Le riscossioni effettuate dall’economo e dagli agenti contabili  del Comune a ciò incaricati devono essere contabilizzate in un apposito registro di cassa interna e le somme così introitate devono affluire alla Tesoreria comunale entro quindici giorni lavorativi successivi alle operazioni  ed al Settore finanziario sarà consegnato il rendiconto giornaliero delle riscossioni ai fini della loro immediata registrazione nella contabilità del Comune.
  5. I responsabili delle strutture organizzative che hanno la gestione di attività da cui derivano entrate devono dare tempestiva comunicazione scritta, almeno trimestrale, al Dirigente   Responsabile del Settore finanziario di eventuali situazioni di insolvenza e di ritardo nelle riscossioni.
  6. Delle situazioni di insolvenza e di ritardo nelle riscossioni, il Responsabile del Settore finanziario dà tempestiva  comunicazione scritta al Sindaco, al Segretario e all’Organo di revisione e trasmette le pratiche all’ufficio legale per l’eventuale riscossione coattiva.

Art. 31  - Versamento delle entrate.

         

         1. Il versamento è la fase finale del procedimento di acquisizione delle entrate, che consiste nel trasferimento delle somme riscosse nella cassa dell'ente.

          2. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali o altre forme consentite dalla legge (bonifico bancario) che affluiscono sul conto di tesoreria devono essere comunicate all'ente, a cura del tesoriere, entro il terzo giorno successivo per consentirne la regolarizzazione mediante emissione dei relativi ordinativi d'incasso.

          3. Le somme pervenute direttamente all'ente devono essere versate mensilmente al tesoriere, a cura degli incaricati idoneamente autorizzati, previa emissione di regolari ordinativi d'incasso.

          4. Gli agenti contabili sono responsabili delle somme di cui devono curare la riscossione e rispondono personalmente dell'eventuale prescrizione del credito e di ogni altro danno arrecato all'ente per incuria o mancata diligenza nell'esercizio delle funzioni loro affidate.

          5. È vietato disporre dei fondi giacenti sui conti correnti postali o pervenuti direttamente all'ente per effettuare pagamenti di spese.

          6. Le entrate riscuotibili a mezzo ruoli sono versate secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

Art. 32  - Utilizzazione delle entrate patrimoniali o a specifica destinazione.

1. L’ ente locale, ad eccezione della situazione di stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, può disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 del d.lgs. n. 267/00.

2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, d.lgs. n. 267/00 e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed e' attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente.

3. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 d.lgs. n. 267/00 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.

Art. 33 - Reversali di incasso.

1.      Gli ordinativi di incasso sono firmati dal Dirigente Responsabile del Settore finanziario, o suo sostituto, e  devono contenere almeno gli elementi  stabiliti  dal terzo comma dell’art.   180 del DL.vo  267/2000.

2.      Nel caso in cui vi siano incaricati interni alla riscossione  delle entrate di cui al 3° comma dell’art. 181 del D.L.vo 267/2000 i versamenti in Tesoreria  debbono  essere effettuati il giorno successivo mentre per le riscossioni  effettuate dall’economo, detto termine è  fissato nel relativo  regolamento.

3.      Gli ordinativi di incasso sono trasmessi al Tesoriere accompagnati da un elenco in duplice copia e numerato progressivamente per esercizio. Il Tesoriere deve restituire un esemplare dell’elenco debitamente sottoscritto e datato in segno di ricevuta.

4.      L’emissione degli ordinativi di incasso dà luogo a registrazione nelle scritture contabili.

5.      Gli ordinativi di incasso non estinti entro il 31 dicembre dell’esercizio di emissione sono annullati e, se giacenti presso il Tesoriere, restituiti da questo al Comune.

6.      Le entrate oggetto di ordinativi di incasso annullati ai sensi del comma precedente sono iscritte nel conto dei residui attivi.

Art.  34 – Quietanza.

  1. Il Tesoriere e gli eventuali dipendenti del Comune incaricati della riscossione delle entrate devono rilasciare apposita quietanza per le somme riscosse anche mediante procedure informatiche nel rispetto del comma terzo dell’articolo  180 del decreto legislativo 267 del  2000 e delle prescrizioni di cui ai successivi commi.
  2. Nel caso di riscossioni effettuate dal Tesoriere in assenza di reversale di incasso, sulla quietanza dovrà essere apposta la clausola ‘salvi i diritti del Comune’.
  3. Le quietanze non devono presentare abrasioni o alterazioni di sorta.
  4. In nessun caso è consentito rilasciare copia delle quietanze.
  5. Qualora accada che la quietanza sia andata smarrita o distrutta, si supplisce, in caso di necessità, con certificazione del Tesoriere. Se la documentazione si trova presso gli uffici del Comune alla certificazione provvede il Responsabile del Settore finanziario.
  6. Il Tesoriere è tenuto, per la registrazione  delle entrate del Comune, di cui al 2° comma dell’art. 215   del D.L.vo  267/2000:
    a) tenere aggiornato con sistemi e mezzi possibilmente  meccanografici:
    - Il conto riassuntivo del movimento giornaliero di cassa;
    - La raccolta delle matrici delle ricevute  rilasciate, tenendo distinte quelle per la riscossione ordinaria da quelle riguardanti i depositi di terzi;
    - Le annotazioni delle riscossioni e dei pagamenti  relativi rispettivamente a risorse ed interventi;
    - I verbali di verifica di cassa;
    b) mettere a disposizione del Comune, giornalmente, copia del giornale di cassa;
    c) segnalare  mensilmente al Comune la situazione delle riscossioni e dei pagamenti. Il Comune deve fare eventuali sue osservazioni entro venti giorni dal ricevimento di detta segnalazione. In mancanza,  si ritengono approvate le risultanze  contabili accertate dal Tesoriere. Il Comune  può comunque procedere, nelle forme e nelle modalità di legge, a verifiche straordinarie di cassa. Una copia  del  relativo verbale deve essere consegnata  al Tesoriere;
    d) presentare al Comune, nei termini di legge, il conto del Tesoriere corredato  dei mandati pagati e delle reversali riscosse nell’esercizio  scaduto e di tutti  i relativi documenti giustificativi. Il Comune si obbliga a trasmettere al Tesoriere  la delibera di approvazione del conto consuntivo  con gli estremi dell’esecutività.
    e)  Provvedere, ove occorra, in concorso con il Comune, alla compilazione  e trasmissione dei prospetti contenenti  gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa;
    f) indicare, in calce al giornale di cassa del Comune, la situazione  dei fondi presso le contabilità speciali e quella  dei vincoli eseguiti su quella infruttifera. Il Comune si impegna a comunicare per iscritto al Tesoriere, entro 20 giorni dalla data del giornale, eventuali errori riscontrati.
    Il Tesoriere, in base a dette segnalazioni, provvede ad eseguire le opportune  rettifiche.

Art.  35 - Fasi delle spese – Impegno.

  1. L’impegno  costituisce  la prima fase  del procedimento  di spesa.
  2. Con l’approvazione  del Bilancio di Previsione  e sue successive  variazioni,  è  costituito   impegno  sui relativi  stanziamenti, senza la necessità di ulteriori provvedimenti:
    - per il trattamento  economico tabellare  già attribuito  al personale  dipendente  e per  i relativi oneri riflessi, nonché per le voci  accessorie  previste dal C.C.N.L.   e relativa contrattazione decentrata;
  3. - si considerano impegnati gli stanziamenti di spesa sia corrente, che in conto capitale, correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge;
    - gli stanziamenti di spesa per entrate per alienazioni di beni immobili o per oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, del costo di costruzione e delle relative sanzioni, si considerano impegnati in corrispondenza della approvazione della deliberazione con la quale si  individua la loro esatta destinazione e nella misura della corrispondente entrata.
    - le spese in conto capitale finanziate con l’assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate sulla base della deliberazione che aderisce alle condizioni poste in sede di affidamento dall’ente emittente.
  4. - per le spese dovute nell’esercizio in base a contratti, convenzioni o disposizioni di legge.

Art. 36 - Modalità di assunzione dell’impegno.

1.      Tutte le determinazioni di impegno di spesa assunte  dal Dirigente Responsabile del Servizio,  nonché le proposte  di deliberazione di prenotazione di spesa  devono essere comunicate  al Responsabile del Settore finanziario con l’indicazione dell’ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l’imputazione della stessa,  ai sensi del  4° comma  dell’art. 151 d.lgs. n. 267/00.

2.      Il Settore finanziario esegue la registrazione dell’impegno dopo aver verificato la legalità della spesa, la regolarità della documentazione, la giusta imputazione della spesa stessa e l’esistenza dello stanziamento disponibile nel relativo intervento.

3.      Qualora la spesa non trovi regolare copertura, il Dirigente  Responsabile del Settore finanziario rinvia gli atti ai servizi competenti con le proprie osservazioni, suggerendo le eventuali azioni da promuovere.

4.      Il Dirigente  Responsabile del Settore finanziario rilascia il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazioni  mentre  sulle determinazioni dirigenziali appone il visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria  come previsto dal 5° comma dell’art. 153 del D.L.vo 267/2000, e documenta l’avvenuta assunzione dell’impegno contabile di spesa.  Tale visto determina  l’esecutività  dell’atto di impegno.

5.      Qualora il Dirigente Responsabile del Settore finanziario non ritenga, per qualsiasi motivo di irregolarità, di poter apporre nell’atto di impegno le attestazioni di cui al precedente comma, ne comunica per iscritto le ragioni al Segretario e al Responsabile del Settore.

6.      Le determinazioni, una volta ottenuto il visto di regolarità contabile,  devono essere  trasmesse all’ufficio Segreteria che le raccoglie  e le classifica   cronologicamente in base ai settori di provenienza.

7.      Nel  caso in cui vi è stata l’acquisizione  di beni e servizi in violazione  dell’obbligo  indicato nei commi 1, 2  e 3, il rapporto obbligatorio  intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte  non riconoscibile  ai sensi dell’articolo 194, comma 1,  lettera e) D.lgs. n. 267/00,  tra il privato fornitore  e l’amministratore,  funzionario o dipendente che hanno  consentito  la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto  si estende  a coloro che hanno reso possibili le singole  prestazioni.

 

Art. 37 - Comunicazione ai terzi interessati.

  1. Contestualmente all’ordinazione della prestazione il Dirigente  Responsabile del Settore comunica al terzo interessato l’impegno di spesa e la copertura finanziaria, avvertendo che le successive fatture dovranno evidenziare gli estremi della comunicazione.

Art. 38 - Riduzione dell’impegno.

  1. Il Dirigente Responsabile del Settore finanziario su indicazione del Responsabile del Settore procede alla riduzione degli impegni assunti nel corso dell’esercizio nei casi in cui la connessa attività di spesa risulti definitivamente conclusa con l’erogazione di somme complessivamente inferiori a quelle impegnate.

Art. 39 - Liquidazione della spesa.

  1. La liquidazione della spesa è effettuata mediante l’apposizione di un visto, dal  Responsabile del Settore che ha assunto l’impegno di spesa, previo l’accertamento dell’esistenza dell’impegno, della regolarità della prestazione o fornitura di beni, opere, servizi e sulla base dei titoli e documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
  2. In sede  di liquidazione  il Responsabile del Settore attesta l’avvenuto ricevimento del materiale e l’eventuale iscrizione dello stesso nel relativo registro di inventario.
  3. La liquidazione delle spese relative agli stipendi ed assegni al personale può avvenire sulla base di ruoli compilati mensilmente.
  4. Per le spese fisse  richiamate  nel  comma  2 dell’art. 183  e per le spese  dei servizi conto terzi di cui all’art.168  del T.U.E.L. la liquidazione è  operata direttamente mediante  apposizione  del visto contabile  di cui al punto 1 sui connessi ruoli o fatture.
  5. La liquidazione corredata dai titoli e dai documenti giustificativi comprovanti la spesa deve essere trasmessa al Settore finanziario.

Art. 40 - Ordinazione della spesa.

  1. L’emissione del mandato di pagamento è richiesta dal Responsabile del Settore competente per materia o funzione alla liquidazione della spesa.
  2. La richiesta di emissione del mandato di pagamento deve contenere tutti gli elementi descrittivi previsti per il mandato di pagamento dai successivi articoli ed è trasmessa al Settore finanziario unitamente alla liquidazione della spesa.
  3. Il Settore finanziario, verificata la regolarità della liquidazione, provvede all’emissione del mandato di pagamento nei limiti degli stanziamenti del bilancio in corso, distinguendo i mandati in conto competenza da quelli in conto residui.

Art. 41 - Ordinativo di pagamento.

  1. Il mandato di pagamento può comprendere più somme da pagarsi ripartitamente a più creditori; per gli stipendi e assegni al personale e i relativi contributi previdenziali e assistenziali può anche riferirsi a più interventi. In quest’ultimo caso, l’ordinativo di pagamento deve recare la distinta dei vari interventi e delle somme parziali imputate ad ognuno degli interventi stessi.
  2. Gli ordinativi di pagamento degli stipendi ed assegni spettanti ai dipendenti sono emessi per l’importo al lordo delle ritenute, e sono quietanzati per la somma netta dovuta.
  3. Per l’importo delle ritenute sono emessi corrispondenti ordinativi di incasso.
  4. Gli ordinativi di pagamento che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.
  5. Gli ordinativi di pagamento sono firmati dal Dirigente  Responsabile del  Settore finanziario.
  6. Di ogni ordinativo emesso deve essere conservata copia con allegata la documentazione giustificativa.
  7. Gli ordinativi di pagamento sono trasmessi al Tesoriere con elenco in duplice copia, firmato dal Dirigente  Responsabile del Settore finanziario. Il Tesoriere deve restituire un esemplare dell’elenco debitamente sottoscritto e datato in segno di ricevuta.
  8. Gli ordinativi di pagamento che devono essere estinti entro una scadenza determinata devono recare in evidenza la scadenza stessa ed essere trasmessi al Tesoriere almeno il giorno lavorativo, per il Tesoriere stesso, precedente alla scadenza, salvo il diverso margine temporale necessario in relazione al particolare tipo di pagamento.

Art. 42 - Pagamento delle spese.

  1. Il Tesoriere, nell’ambito delle disponibilità del Comune degli stanziamenti del bilancio, dà corso agli ordinativi di pagamento.
  2. Il Tesoriere deve pagare la somma indicata nell’ordinativo agli intestatari o a loro legali rappresentanti ed è responsabile della regolarità dei pagamenti eseguiti.
  3. Il Tesoriere risponde del pagamento degli ordinativi che non contengono tutti gli elementi indicati all’articolo  185 del decreto legislativo 267/2000.
  4. Il Tesoriere provvede al pagamento di spese nel rispetto delle scadenze incombenti sul Comune anche in assenza di ordinativo nei casi previsti dalla legge.
  5. All’atto del pagamento il Tesoriere deve apporre sul mandato la data di pagamento e l’attestazione ‘pagato’.
  6. Dei pagamenti effettuati il Tesoriere dà notizia al Comune entro i tre giorni  lavorativi successivi mediante trasmissione di copia del giornale di cassa.
  7. Dei pagamenti effettuati  in assenza di ordinativo, il Tesoriere dà notizia al Comune con la trasmissione della copia del giornale di cassa, unitamente alla richiesta di regolazione.
  8. Nei casi di assenza, minore età, interdizione, inabilitazione, fallimento o morte di un creditore, gli ordinativi di pagamento devono essere intestati al rappresentante, tutore, curatore o agli eredi su indicazione del Responsabile del Settore che procede alla liquidazione.
  9. Alla documentazione giustificativa dell’ordinativo di pagamento deve essere unito l’atto che provi la qualità di rappresentante, tutore, curatore o erede del creditore. L’atto deve essere richiamato nell’ordinativo di pagamento.

Art. 43 - Estinzione degli ordinativi di pagamento.

  1. Salvo le particolari indicazioni delle persone autorizzate a riscuotere, risultanti da contratti, la costituzione di procuratore per dar quietanza e riscuotere le somme dovute dal Comune si prova mediante la produzione al Settore finanziario, prima dell’emissione dell’ordinativo di pagamento, dell’atto di procura o della copia autentica di esso.
  2. Nel caso di procedura per atto pubblico, il pagamento può essere fatto al procuratore quantunque non sia nominato sul mandato.
  3. L’estinzione degli ordinativi di pagamento dà luogo a registrazione nelle scritture contabili.

Art. 44 - Modalità particolari di estinzione degli ordinativi di pagamento.

  1. Il Comune può disporre, su richiesta scritta dei creditori e con espressa annotazione sui titoli, che gli ordinativi di pagamento siano estinti dal Tesoriere con una delle seguenti modalità:
    a) accreditamento in conto corrente bancario o postale, intestato al creditore;
    b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente; l’invio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento avverrà con spese a carico del destinatario;
  2. c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente.
  3. Nella convenzione di tesoreria saranno regolati i rapporti con il Tesoriere in relazione all’accertamento dell’effettivo pagamento degli assegni circolari.

Art. 45 - Quietanza sugli ordinativi di pagamento.

  1. I creditori o i loro legali rappresentanti devono stendere la quietanza sugli ordinativi di pagamento, apponendovi la propria firma per esteso.
  2. La quietanza deve essere data incondizionatamente e senza riserva alcuna.
  3. Negli ordinativi di pagamento di somme indivise a favore di più persone, ognuna di queste è tenuta a dar quietanza con la formula: ‘Vale come quietanza per la parte spettante sulla somma di euro ...’ .
  4. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore in quanto titoli validi di scarico del Tesoriere e prova liberatoria per il Comune, devono risultare sull’ordinativo di pagamento con annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni svolte ed il timbro del Tesoriere.

Art. 46 - Ordinativi di pagamento inestinti.

  1. Gli ordinativi di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, potranno  essere commutati in assegni postali  localizzati  o in assegni circolari non trasferibili e inviati al domicilio del creditore.
  2. Gli ordinativi di pagamento, commutati ai sensi del presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo.

Art. 47 - Ruoli di spesa fissa.

  1. I ruoli di spesa fissa per canoni, affitti, rate di ammortamento di mutui ed altre spese similari sono predisposti dal Settore finanziario ed hanno gli stessi contenuti descrittivi previsti per i mandati di pagamento e recano l’indicazione delle somme da pagare alle singole scadenze.
  2. L’autorizzazione a disporre pagamenti, contenuta nei ruoli di spesa fissa, può essere diretta al Tesoriere, che effettuerà i pagamenti alle scadenze ed alle condizioni specificate nei ruoli medesimi o negli eventuali successivi atti o ruoli di variazione formalmente trasmessi al Tesoriere stesso.
  3. I ruoli di spesa fissa sono firmati dal Dirigente  Responsabile del Settore finanziario e trasmessi al Tesoriere secondo le stesse modalità stabilite per la trasmissione dei mandati di pagamento.

Art.  48  – Risultato contabile di  amministrazione.

  1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con le modalità di cui all’art. 186  del D.L.vo  267/2000.
  2. L’avanzo di amministrazione e il disavanzo di amministrazione sono regolamentati dai successivi articoli 187 e 188 del D.L.vo  267/2000.

Art. 49- Gestione dei residui attivi e passivi.

  1. Il Responsabile del Settore, sulla scorta delle scritture contabili, predispone l’elenco delle somme da conservare tra i  residui attivi e passivi.
  2. I residui attivi di cui sia accertata l’insussistenza per indebito o per erronea liquidazione possono essere eliminati.
  3. I residui attivi di difficile riscossione possono essere eliminati, o ridotti, soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione, a meno che il costo stimato per tale esperimento superi l’importo da recuperare.
  4. I residui passivi possono essere cancellati o ridotti per il venire meno totale o parziale dell’obbligazione ad essi relativa.
  5. L’eliminazione o la riduzione dei residui attivi  e passivi è disposta con comunicazione scritta e motivata del  Dirigente Responsabile del servizio.
  6. La deliberazione che dispone l’eliminazione dei residui attivi e passivi è allegata al conto consuntivo.
  7. Sulla proposta di eliminazione dei residui attivi del Revisore deve esprimere obbligatoriamente il proprio parere entro cinque giorni dal ricevimento della proposta del Dirigente Responsabile del Settore finanziario.
  8. Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza. Nessuna spesa afferente ai residui può essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.
  9. Nell’ambito del conto dei residui, il sistema di scritture finanziarie deve registrare le operazioni distinguendo i residui per esercizio di formazione, per intervento e, con riferimento a quest’ultimo, distintamente per impegno di spesa da cui si originano le singole partite.
  10. In pendenza dell’approvazione del conto consuntivo e della formale determinazione del Consiglio, possono essere ammessi nel nuovo esercizio finanziario ordinativi di pagamento sugli impegni rimasti disponibili alla fine del precedente esercizio, purché le somme da pagare rientrino negli importi che il Dirigente  Responsabile del Settore finanziario ha incluso nell’elenco dei residui passivi e purché i mandati stessi siano registrati nel nuovo esercizio con imputazione al conto dei residui e con indicazione dell’intervento di provenienza.

Art. 50- Fondo di riserva.

         

         1. Nel bilancio di previsione è iscritto, tra le spese correnti, un fondo di riserva di importo compreso tra lo 0,30 per cento e il 2 per cento del totale delle previsioni iniziali delle spese correnti, da utilizzare nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio ovvero per prelevamenti necessari per aumentare le dotazioni degli interventi di spesa corrente che, in corso d'anno, dovessero rivelarsi insufficienti.

          2. I prelevamenti dal fondo di riserva sono effettuati con deliberazione della Giunta comunale. Le deliberazioni possono essere adottate sino al 31 dicembre di ciascun anno e devono, di volta in volta, essere comunicate all'organo consiliare, a cura del Sindaco, nella prima seduta successiva alla loro adozione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo IV

 ECONOMATO

Art. 51 – Servizio di Economato.

  1. Il servizio di economato è affidato all’Economo comunale nominato con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 52 – Spese economati.

  1. L’Economo provvede di regola agli acquisti dell’ente ed all’erogazione delle spese di modesta entità o che, in ragione di necessità o convenienza devono essere effettuate per contanti. In particolare l’economo dovrà provvedere, previa richiesta ai responsabili dei settori del relativo fabbisogno, all’acquisto di tutto il materiale di cancelleria di tutti gli uffici.  
  2. E’ vietato suddividere artificiosamente le spese di cui al precedente comma che abbiano carattere unitario.

Art. 53 – Fondo economale.

  1. Per l’erogazione delle spese economali, la Giunta Comunale dispone, nel piano esecutivo di gestione, un’anticipazione a favore dell’Economo da imputarsi ai servizi per conto di terzi.
  2. Per l’erogazione delle spese di modesta entità, l’Economo può assumere direttamente gli impegni di spesa (a mezzo di ordine di pagamento economale)  relativi a risorse direttamente affidategli ed anche in relazione a risorse affidate ad altri servizi quando la spesa e l’indicazione della risorsa da utilizzare siano state correttamente richieste dal dirigente responsabile del settore a cui la stessa è attribuita nel piano esecutivo di gestione.
  3. L’atto con il quale l’Economo provvederà all’assunzione degli impegni, di cui al precedente comma, viene individuato nell’ordinativo di pagamento economale che dovrà essere sottoscritto dal dirigente responsabile del settore richiedente o posizione organizzativa  e dovrà riportare tutti i dati identificativi della spesa da sostenere, nonché il capitolo del P.E.G. sul quale imputare la spesa stessa.
  4. La Giunta Comunale , con apposito provvedimento, nomina gli agenti contabili del comune.
  5. Gli agenti contabili del comune sono sottoposti agli obblighi derivanti dalla  rendicontazione ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs 267/2000.

Art. 54 – Vigilanza sulla gestione del fondo economale.

  1. L’Organo di revisione provvede, almeno una volta al quadrimestre, alla verifica della cassa economale e delle scritture relative alla gestione del fondo economale. La verifica deve essere effettuata anche nel caso di cambiamento dell’Economo.
  2. Le verifiche devono risultare da apposito verbale.

Art. 55  - Agenti contabili interni.

  1. Gli agenti contabili, a danaro  e a materia,  rendono il conto della propria gestione  entro il termine  di due mesi  dalla chiusura dell’esercizio finanziario, in osservanza del 2° comma dell’art. 233 del D.L.vo 267/2000.

 

 

 

 

 

Titolo V

SERVIZIO DI TESORERIA

 

 

Art. 56 - Affidamento del servizio di tesoreria.

  1. Il servizio di Tesoreria può essere  affidato a quei soggetti  in possesso  dei requisiti  previsti  dall’art. 208, 1 comma lettera b) D.lgs. 267/2000 ed è regolato da apposita convenzione.
  2. L’affidamento del servizio di tesoreria, in relazione alle peculiarità tecniche del servizio, viene effettuato con il metodo della licitazione privata o dell’asta pubblica.
  3. La deliberazione di indizione di gara fornirà adeguate motivazioni in relazione alle modalità di gara adottate. Con il medesimo provvedimento si costituirà