COMUNE DI PRATOLA SERRA

Provincia di Avellino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO

 

COMUNALE

PER L’APPLICAZIONE

DELLA TASSA

PER LO SMALTIMENTO

DEI RIFIUTI URBANI

INTERNI

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione di C.C.n.48 del 22-10-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

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Art. 1 Istituzione della tassa

Art. 2 Oggetto del regolamento

Art. 3 Competenze 

Art. 4 Poteri ed obblighi del responsabile 

Art. 5 Attivazione del servizio - Limiti di applicazione territoriale

Art. 6 Oggetto della tassa

Art. 7 Esclusioni 

Art. 8 Soggetti passivi 

Art. 9 Soggetti responsabili del tributo 

Art. 10 Classificazione dei locali e delle aree 

Art. 11 Commisurazione e graduazione della tariffa

Art. 12 Decorrenza e cessazione

Art. 13Criteri per la determinazione della superficie 

Art. 14 Parti comuni del Condominio

Art. 15Tariffazione

Art. 16 Riduzioni per abitazione con unico occupante

Art. 17 Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

Art. 18 Altre riduzioni 

Art. 19 Agevolazioni 

Art. 20 Esenzioni 

Art. 21 Copertura finanziaria

Art. 22 Disposizioni particolari

Art. 23 Mancato e irregolare servizio di raccolta

Art. 24 Denunce

Art. 25Accertamenti in rettifica e d'ufficio 

Art. 26 Poteri del Comune 

Art. 27 Riscossione

Art. 28 Sanzioni

Art. 29 Sgravi e rimborsi 

Art. 30 Contenzioso

Art. 31 Definizioni in sede extracontenziosa

Art. 32 Tassa giornaliera

Art. 33 Revisione del regolamento

Art. 34 Pubblicità del regolamento

Art. 35 Entrata in vigore

Art. 36 Norme di rinvio

 

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per  il servizio relativo allo smaltimento  dei  rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilabili ai sensi dell'art.39  della  legge  22 febbraio 1994 n. 146, svolto  in  regime  di privativa  nell'ambito  del territorio  comunale,  è   istituita apposita  tassa annuale da applicare secondo le disposizioni  del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con  l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento e con l’introduzione graduale di quanto stabilito dal D.Leg.vo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 2

Oggetto del Regolamento

 

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione, nell'ambito del territorio comunale, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507.

 

 

Art. 3

Competenze

1. E' attribuita all’ufficio tributi, la competenza della gestione del servizio di accertamento e di riscossione della tassa.

 

 

Art. 4

Poteri ed obblighi del responsabile

1.      Il funzionario responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è designato ai sensi dell’art.74 del D.to L.vo n.507/93 dalla Giunta Comunale.

2.      Al responsabile dell’ufficio tributi sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa: Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

 

 

 Art.5

Attivazione del servizio - Limiti di applicazione territoriale

  1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune  in regime di privativa nell’ambito del centro abitato, delle frazioni,dei nuclei abitati e alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

2.      L’applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone di territorio

comunale ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti, nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati nel regolamento per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi e urbani - assimilabili e pericolosi.

  1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti urbani interni, la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo art.6, rispettosa del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'art.59, comma 2°, del D. Lgs. 507/993.

4.      Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori viciniori.

 

Art. 6

Oggetto della tassa

 

1.      Sono soggette alla tassa, l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, diverse dalle aree verdi, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal vigente regolamento sulla disciplina del servizio stesso. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso.

  1. Nelle zone di cui all'art.5, 2° comma, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori viciniori ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria secondo la distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrale e di fatto servita:

       Entità della riduzione distanza dal contenitore più vicino

       60% non più di 3 Km

       65% non più di 4 Km

       70% oltre i 4 Km 

  1. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt.16 e 18, è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo dell'70% della tariffa ordinaria.

 

Art. 7

Esclusioni

 

1. Dal calcolo delle superfici si escludono :

 

A) quei locali ed aree scoperte che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali:

·        a.1) perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, a causa di forza maggiore, di ristrutturazioni, e casi simili;

·        a.2) di obiettiva condizione di non utilizzabilità in quanto non allacciati ai  servizi di rete;

 

2. La mancata indicazione delle predette circostanze nella denuncia originaria o di variazione di cui all'art.22, comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente e comunque nei termini previsti dalla normativa vigente, con diritto a sgravio o restituzione del tributo.

 

B)  altre cause di esclusione:

b.1) nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono i produttori stessi in base alle norme vigenti in materia. Il soggetto interessato all'esclusione deve osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 22. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola i rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività;

b.2) i locali facenti parte di ospedali e case di cura, e strutture sanitarie operanti in forma organizzata e continuativa nell'ambito delle norme e finalità del sistema sanitario nazionale;

b.3) le aree che, pur essendo ubicate all'interno di stabilimenti industriali, mantengono destinazione agricola, verificata catastalmente.

C) Per le attività di seguito elencate (esclusi  i  locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi,

servizi) ove risulti difficile  determinare la superficie in cui si producano rifiuti  speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente  localizzate, si applica la detassazione nei  termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata  a  richiesta,  ed a condizione  che  l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

 

 

ATTIVITA’                                                                                       DETASSAZIONE

OFFICINE MECCANICHE :                                                            riduzione del 30%
TIPOGRAFIE ARTIGIANE:                                                            riduzione del 30%
FALEGNAMERIE (se smaltiscono i trucioli a proprie spese)          riduzione del 30%
LAVANDERIE                                                                                  riduzione del 30%
PARRUCCHERIA                                                                             riduzione del 30%

 

 
Art. 8

Soggetti passivi

 

1.      Sono soggetti passivi della tassa quelli individuati ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n° 507, e pertanto coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente art. 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2.      Salvo i casi di riconosciuta intassabilità ed accordata esclusione nei casi previsti dal presente regolamento la tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, occupi o detenga locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui possono essere prodotti i rifiuti.

3.      Il titolo dell'occupazione o della detenzione è determinato a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso, dall'abitazione, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto, dal godimento di fatto.

4.      La tassa è dovuta anche nel caso i locali o le aree restino temporaneamente chiuse, purché, anche solo parzialmente, ammobiliate, arredate od occupate da masserizie od oggetti di qualsiasi genere o natura, salvo quanto disposto dall'art. 66, 3° comma, lettera b) e comma 4° lettera a) del D.Lgs. 507/93 e regolamentato dall'art.18 comma 1 e 2.

 

Art. 9

Soggetti responsabili del tributo

 

1.      Nel caso di locali in moltiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che

gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

2.      Per gli altri Enti, Società ed Associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei medesimi, con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.

3.      Per i comitati e le associazioni non riconosciute, l'accertamento della tassa è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidalmente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, presiedono o rappresentano, nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.

 

Art. 10

Classificazione dei locali e delle aree

 

Ai fini dell'applicazione della tassa, ai sensi dell'art. 68 comma 3 del D.Lgs. 507/93, i locali e le aree sono classificate nelle categorie di seguito indicate:

 

1.0 Locali adibiti ad uso abitativo per nuclei famigliari, collettività e convivenze ed esercizi alberghieri per la parte ricettiva non destinata a ristorazione collettiva

2.0 Locali ed aree adibite a musei, archivi, biblioteche, sedi di associazioni, scuole pubbliche e private, palestre, edifici ad uso residenziale sottoposti a vincolo di cui alla Legge 1089/39

3.0 Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive (autosaloni, mobili ed arredamenti, ecc) nonchè aree turistico-ricreative, quali campeggi, centri sportivi 

4.0 Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale ,o di commercio al dettaglio di beni non deperibili così suddivisi:

  4.1 : parrucchieri, barbieri, estetisti e simili ;

  4.2 : stabilimenti di lavorazione artigianale,botteghe e laboratori artigianali;

  4.3:  stabilimenti industriali

  4.4 : locali al servizio di stabilimenti industriali (spogliatoi, bagni,uffici)

5.0 Locali ed arre adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili:

  5.1 : ortofrutta , fiorerie, salumerie e/o alimentari in genere, drogherie, macellerie, pollerie,

          pescheria

  5.2 : supermercati

  5.3 : panifici,  pasticcerie, bar, gelaterie, latterie, birrerie

  5.5 : ristoranti, trattorie, mense, self-service , pizzerie, rosticcerie, fast-food.

  5.6 : area a mercato settimanale di prodotti alimentari in genere

6.0 Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni non deperibili: 

  6.1 : abbigliamento, cucito, mercerie, tessuti, tappeti, cappelli

 

 6.2 : pelliccerie, calzature, pelletterie

  6.3 : cartolerie, edicole, copisterie, librerie, giocattoli, tabaccherie

  6.4 : casalinghi, ferramenta, elettrodomestici ceramiche, porcellane

  6.5: oreficerie, gioiellerie, orologiai, ottici, profumerie

  6.6 : mobili, arredamento, lampade

  6.7 : farmacie, erboristerie, articoli sanitari

  6.8 : area a mercato settimanale di prodotti non alimentari

  6.9 : altri negozi non alimentari non compresi nelle precedenti sottocategorie

7.0 Locali adibiti a servizi pubblici e privati

  7.1 : uffici privati e studi professionali non medici

  7.2 : banche ed assicurazioni

  7.3 : ambulatori medici e studi dentistici, radiologici, ecc

  7.4 : cinematografi e teatri

  7.5 : centri sportivi aperti al pubblico

  7.6 : circoli privati, locali di partito, sala giochi, sale da ballo

  7.h : distributori di carburante

  7.i : altri locali adibiti a servizi pubblici o privati non compresi nelle precedenti categorie

8.0 Superfici utilizzate da enti religiosi per locali non direttamente destinate alla celebrazione del culto 

 

Art. 11

Commisurazione e graduazione della tariffa

 

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonchè al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più indici di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti secondo la seguente formula:   

Ts= Cmg x Ips x Iqs

dove: 

Ts      = tariffa specifica per ogni singola utilizzazione o attività 

Cmg  = costo medio generale netto per unità di superificie 

Ips     = indice di produttività specifica della sola utilizzazione

Iqs     = indice di qualità specifica  del rifiuto

  

 

 

 

 

3. Determinazione dei coefficienti e indici per la formazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa .

L'indice di produttività specifica  (Ips) esprime la quantità media ordinaria per unità di superficie dei rifiuti producibili dalle singole utenze ed è calcolato secondo la seguente formula:

                                                 Ips  =  qs / qm

 

 

dove:

qs = coefficiente di produttività specifico, che indica la produzione media quantitativa dei rifiuti urbani e/o speciali assimilati per unità di superficie,  producibili dalle singole attività (o da gruppi di attività omogenee).

 

qm   =  coefficiente medio di produttività, ovvero coefficiente che esprime il rapporto tra la quantità totale dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati annualmente raccolti nel territorio comunale e la somma di tutte le superfici iscritte a ruolo.

 

L'indice di qualità specifica  (Iqs) è dato dal rapporto tra la massa volumica media dei rifiuti indifferenziati complessivamente raccolti e la media volumica dei rifiuti prodotti dalla specifica attività dedotta per via sperimentale ed è espresso dalla seguente formula:

 

                                             Iqs = Psm / Psi          

 

dove:

Psm -  indica la massa volumica media

Psi  -  indica la massa volumica sperimentale            

 

 

 

 

 

Art. 12

Decorrenza e cessazione

 

  1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione.
  2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3.      La cessazione, durante il corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree soggette alla tassa dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4.      In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il

tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la denuncia di cessazione successivamente, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di cui all'art. 29 comma 2.

  1. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri e obblighi previsti per la cessazione dell'uso del locale od area, salvo il caso di continuazione dell'uso in comune o del singolo coerede per il quale sussiste un semplice obbligo formale di variazione dei nominativi degli utenti.

 

Art. 13

Criteri per la determinazione della superficie

 

1.      Salvo quanto disposto all'art. 7, la tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed il costo dello smaltimento. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

  1. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0.50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
  2. La superficie delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, fatta esclusione delle aree a verde e delle aree pertinenziali o accessorie di civili abitazioni sono computate al 50%.

 

Art. 14

Parti comuni di condominio

 

1. Sono tenuti all'obbligazione tributaria coloro che occupano o detengono in via esclusiva parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile.

 

Art. 15

Tariffazione

 

1.      Entro il 31 ottobre di ciascun anno la Giunta Comunale, a norma dell'art. 69 1° comma, del D.Lgs 15.11.1993 n° 507, delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sotto categorie, da applicare nell'anno successivo, in relazione all'onere che si prevede di sostenere per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tutte le sue fasi. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

  1. Il predetto termine è comunque fissato entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
  2. Ai fini della determinazione del costo di esercizio  del servizio di nettezza urbana, il costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, ivi compresa la rimozione della neve dall'abitato, è considerato per intero.
     

Art. 16

Riduzione per abitazioni con unico occupante

 

  1. La tariffa unitaria stabilita per le abitazioni è ridotta del 30% nel caso di abitazioni con unico occupante, limitatamente alla parte di superficie, determinata ai sensi dell'art.13, eccedente 50 metri quadrati.

 

 

 

Art. 17
Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

 

 1. Il   Comune   nell'ambito   degli   interventi   socio-assistenziali,   può  accordare  ai soggetti che versino   in condizione di grave disagio sociale ed economico un contributo    per il pagamento totale o parziale della tassa.

2.I soggetti  che,  a specifica  richiesta da inoltrare ai competenti uffici  comunali, hanno

titolo per la concessione del contributo  stesso,  sono  le persone anziane sole ultrasessantacinquenni con un ISEE pari ad € 4.000,00.

3. Il Sindaco può eccezionalmente consentire, su richiesta dell’interessato, dilazioni di pagamento .

 

Art.18

Altre riduzioni

 

1. La tariffa unitaria stabilita per le abitazioni è ridotta altresì di un dieci per cento nei confronti dell'utente che,  risieda o dimori, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.

2. La tariffa unitaria stabilita per locali ed aree scoperte diversi dalle abitazioni è ridotta del 30% nel caso in cui detti locali ed aree siano adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma   ricorrente, sempre che tale circostanza risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dagli organi preposti.

3. La tariffa unitaria stabilita per le abitazioni è ridotta del 20 per cento nei confronti degli agricoltori che attestino di essere di coltivatori diretti,  occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

 

 

Art. 19

Agevolazioni

 

1. Per i locali adibiti ad edifici scolastici occupati da scuole pubbliche, la tassa sarà corrisposta nei limiti degli appositi stanziamenti concessi dal competente ministero.

 

Art. 20

Esenzioni

 

1. Sono esenti dall'applicazione della tassa:

a) i locali di abitazione delle persone e delle famiglie che usufruiscono del sussidio ordinario a tempo indeterminato per integrazione del minimo vitale, limitatamente all'anno nel corso del quale tale sussidio è erogato, sempre che gli aventi diritto ne facciano specifica richiesta e senza che ciò comporti la cancellazione dal ruolo ;

b) i locali e le aree occupate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, limitatamente a quelli destinati specificatamente ed in via esclusiva alla celebrazione dei riti;

c) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune.

d) i locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico

2. Ai fini dell'accertamento del diritto all'esenzione di cui al comma 1, punto a, il servizio socio assistenziale comunica ogni volta al servizio imposte e tasse, entro i quindici giorni successivi alla sua approvazione, l'elenco delle persone e delle famiglie ammesse al beneficio ivi previsto.

 

Art. 21

Copertura finanziaria

 

1. Le agevolazioni e le esenzioni di cui agli artt. 16 e 18 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

2. Ai fini dell'iscrizione a bilancio di cui al comma 1, il responsabile dell’ufficio tributi comunica annualmente al capo servizio economico- finanziario, nei termini che gli saranno assegnati di volta in volta, il prevedibile ammontare complessivo delle somme che occorre iscrivere la fine predetto nel bilancio dell'esercizio futuro.

 

 
Art. 22

Disposizioni particolari

 

1.      Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per i locali adibiti alla specifica attività, limitatamente alla superficie esclusivamente e o prevalentemente utilizzata a tal fine.

 

  1. Per l'abitazione colonica egli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta, avuto riguardo ai limiti di cui agli artt. 13 e 18 comma 3, anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato
  2.  Sono comunque esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
  3.  Per i locali in moltiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva, ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 9 comma 1. Per i locali di abitazione con mobilio, affittati saltuariamente, nei limiti di sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario

 

 

Art. 23

Mancato o irregolare funzionamento del servizio di raccolta

 

1.Nei casi in cui il servizio di smaltimento dei rifiuti, sebbene istituito ed attivato, non è di fatto svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, o è eseguito in grave violazione delle prescrizioni del vigente regolamento per la disciplina del servizio medesimo, , questi ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio, ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Ai fini della riduzione, le violazioni del Regolamento del Servizio di nettezza urbana debbono essere continue e reiterate, non occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

3. Costituiscono ipotesi di grave violazione:

la necessità, da parte dell'utente, di conferire rifiuti in punti di raccolta distanti più di 1000 metri, rispetto alla perimetrazione della zona servita, e non delle collocazioni del cassonetto,

una periodicità di raccolta ritardata di almeno 4 giorni rispetto ai prelievi previsti dal regolamento di servizio;

4. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Tuttavia, qualora il mancato disimpegno del servizio di protragga, determinando una situazione , riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio od alla restituzione in base a domanda documentata di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione , fermo restando il disposto di cui al comma 1.

5.Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del servizio è accertato dalla Giunta comunale, mediante apposita deliberazione d'iniziativa dell'assessore delegato all'ambiente.

6. La deliberazione di cui al presente comma deve essere comunicata al servizio imposte e tasse per i provvedimenti di conseguenza.

 

Art. 24

Denunce

 

  1. I soggetti passivi di cui al precedente art. 8, nonché i soggetti responsabili di cui al precedente art. 9, debbono presentare all'ufficio imposte e tasse, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, denuncia unica dei locali e delle aree tassabili siti nel territorio comunale;
  2. I soggetti passivi di cui all'art.7, lettera b1), devono allegare alla denuncia planimetria catastale dei locali ed aree utilizzati con l'indicazione degli spazi ove si producono rifiuti speciali, tossici e nocivi nonché copia del contratto relativo stipulato con ditta autorizzata alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti;
  3. La denuncia deve essere redatta sugli appositi modelli, posti a disposizione degli interessati, a cura del servizio tributi, presso i propri uffici, quelli del servizio anagrafe. La denuncia deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentati legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione o società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali e delle singole aree denunciati delle loro ripartizioni interne, nonché della data d'inizio dell'occupazione o della detenzione.
  4. La denuncia deve inoltre contenere l'indicazione delle circostanze che danno luogo alle esclusioni, alle riduzioni, alle esenzioni ed alle agevolazioni di cui agli artt. 7,   16, 17, 18 fermo restando che l'omessa indicazione in denuncia di dette circostanze comporta l'inapplicabilità delle esclusioni, delle riduzioni, delle esenzioni e delle agevolazioni medesime.
  5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate; in caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed alle aree, alla loro superficie o destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o che comunque influisca sull'applicazione e sulla riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. Il contribuente è tenuto altresì a denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni di applicazione della tariffa ridotta di cui agli artt. 16 e 18, fermo restando che, in difetto, il servizio tributi provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni per omessa denuncia di variazione di cui al successivo art.28. Il recupero non può comunque essere effettuato oltre il termine previsto dall'art.25, comma 6.
  6. Le denunce di cui al presente articolo debbono essere sottoscritte e presentate da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentate legale o negoziale. Di ogni denuncia direttamente presentata il competente ufficio rilascia ricevuta, o mediante apposizione di apposto timbro a calendario sulla copia della dichiarazione medesima. Le denunce possono essere presentate anche a mezzo posta; in tal caso, al fine di accertare la tempestività della denuncia, fa fede la data del timbro postale di spedizione.
  1.  In occasione di iscrizione anagrafica o altre pratiche concernenti i locali ed aree assoggettabili a tassa, il servizio imposte e tasse invita l'utente, a mezzo lettera semplice, a provvedere alla denuncia nel termine prescritto. L'omesso invito, come il mancato recapito del medesimo, non costituiscono per l'utente esimente dall'obbligo di denuncia di cui ai commi 1 e 3.

 

 

Art.25

Accertamenti in rettifica e d'ufficio

 

1. In caso di denuncia infedele o incompleta il servizio tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e di quello precedente per la parte di cui all'art.11, comma 2, avviso di accertamento in rettifica. In caso di omessa denuncia il servizio tributi emette avviso di accertamento d'ufficio.

2. Gli avvisi di accertamento di cui al comma 1 devono contenere i seguenti elementi di identificazione:

       Conterrà inoltre:

3.Qualora il Funzionario responsabile, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

4.Gli avvisi di accertamento di cui al comma 2 sono adottati con provvedimento del responsabile della gestione. 

  1.  Gli avvisi di accertamento, in rettifica e d'ufficio, debbono essere emessi, a pena di decadenza, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, e pertanto, rispettivamente, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia ed entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

 

 

Art. 26

Poteri del Comune

 

  1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e della destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio tributi, può rivolgere al contribuente motivato invito ad

esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti così come previsto dall'art.73, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2.  In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine assegnato, l'ufficio imposte e tasse procede ai sensi del medesimo art. 73, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, direttamente mediante il proprio personale ovvero per mezzo del servizio di polizia municipale, ovvero ancora mediante il personale incaricato delle rilevazioni ai sensi del comma 4 del presente articolo, su disposizione del responsabile della gestione e previo avviso al contribuente da comunicare, a cura del medesimo responsabile, almeno cinque giorni prima della data fissata per la verifica. Sono in ogni caso fatti salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente l'ufficio imposte e tasse farà luogo al procedimento di cui al già citato art. 73 comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993 n° 507, in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. La stipula della convenzione è disposta dal Consiglio comunale con apposita deliberazione; mediante la stessa deliberazione, il Consiglio comunale stabilisce i criteri generali di rilevazione della materia imponibile e, sulla base di essa, la Giunta comunale approva il relativo capitolato, che deve contenere l'indicazione delle modalità operative e dei requisiti di capacità e di affidabilità del personale impiegato.

 

Art. 27

Riscossione

 

  1. La riscossione avviene con iscrizione in ruoli ordinari, ai sensi dell’art.72 del D.to L.vo 15 novembre 1993 n.507 e succ.modd.ed intt.
  2. I ruoli sono formati dal funzionario responsabile sulla base dei ruoli dell’anno precedente, delle denunce presentate e degli avvisi di accertamento notificati. 
  3. Il Sindaco, su istanza del contribuente iscritto nei ruoli, può concedere per gravi motivi la ripartizione con piu’ rate il carico tributario, se lo stesso è comprensivo di tributi arretrati. I gravi motivi per i quali si può richiedere la ripartizione del carico arretrato  non possono essere invocati ove sussista il pericolo di perdita del credito. La

ripartizione del carico è disposta su proposta del Funzionario Responsabile, con atto del Sindaco. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre, salvo eventuali e diverse disposizioni normative.

 

Art. 28

Sanzioni

 

1.      Per i casi di omessa ,infedele, inesatta, tardiva, incompleta denuncia, originaria o di variazione, si applicano le sanzioni previste dall’art. 76 del D.Lgs 507/93 e dei D.ti Lgs.vi 471 – 472- 473 del 1997.

2.      Nei casi di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione viene applicata la sanzione amministrativa del cento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di € 51,64.

3.      Nei casi di denuncia infedele si applica la sanzione del cinquanta per cento della maggiore tassa dovuta. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incedenti sull’ammontare della tassa si applica la sanzione di € 51,64.  

 

 

Art. 29

Sgravi e rimborsi

 

  1. Nei casi di errore e duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito in sede contenziosa con decisione di primo grado o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato con l'adesione del contribuente prima che intervenga decisione in sede contenziosa di primo grado, il servizio imposte e tasse dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
  2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art.12, commi 3 e 4, è disposto dal servizio imposte e tasse entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo. La presentazione della denuncia di cessazione della denuncia tardiva, ai fini di cui al presente comma, deve avvenire, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
  3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal servizio tributi entro novanta giorni dalla domanda del contribuente, purché la stessa sia stata presentata, a pena di decadenza, entro due anni dall'avvenuto pagamento.
  4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati con le modalità e nella misura prevista dalla normativa vigente.
  5. La concessione del rimborso può essere comunicata al richiedente mediante il semplice avviso di rimborso da recapitarsi a cura del servizio di riscossione dei tributi.

 

  1. L'eventuale rigetto dell'istanza deve essere comunicato ala richiedente, a cura del responsabile della gestione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nella stessa forma deve essere comunicato il parziale accoglimento dell'istanza. Il provvedimento di rigetto, così come quello di parziale accoglimento, debbono essere adeguatamente motivati.

 

Art. 30

Contenzioso

 

  1. Contro gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, i ruoli ed i provvedimenti che negano il rimborso, sono sempre ammessi i ricorsi previsti dalle vigenti norme in materia di contenzioso tributario.
  2. Gli avvisi di accertamento, come tutti gli altri provvedimenti oppugnabili, debbono contenere, scritta chiaramente e a pena di nullità, l'indicazione dell'autorità cui il contribuente può ricorrere e i termini entro i quali il ricorso può essere presentato.
  3. Il ricorso contro gli avvisi di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento,l’avviso dimora,il provvedimento di irrogazione di sanzioni,il diniego del rimborso, deve essere proposto alla Commissione provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato.

 

 

Art. 31

Definizioni in sede extracontenziosa

 

1.      Nei casi in cui sia evidente o comprovata l'indebita richiesta, per duplicazione, errore materiale o errata interpretazione dei fatti, di tasse, maggiori tasse, sopratasse ed interessi, il contribuente può essere ammesso a concordato, inteso all'annullamento, ovvero alla totale o parziale riforma, dell'atto oggetto di controversia.

  1. Il concordato si conclude con la redazione di apposito verbale, sottoscritto dal responsabile della gestione e dal contribuente o da chi legittimamente lo rappresenta, e, quando vi sia un procedimento contenzioso già in atto, comporta la richiesta, da entrambe le parti, di estinzione del procedimento medesimo.
  2. Quando l'indebita richiesta di tasse, maggiori tasse, sopratasse ed interessi risulti evidente per fatto divenuto noto in seguito, l'atto che la contiene può essere annullato, ovvero totalmente o parzialmente riformato, anche d'ufficio.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando la duplicazione, l'errore materiale o l'errata interpretazione dei fatti siano stati causati da omissione, inadempienza o anche semplice negligenza del contribuente.

 

 

Art. 32

Tassa giornaliera

 

  1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli

utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2.      La misura tariffaria della tassa di cui al presente articolo è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50 per cento.

  1. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo è assolto con il solo pagamento della tassa, da eseguire, contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, mediante il modulo versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 15.11.1993 n° 507, o in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.
  2. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, agli interessi e agli accessori. A tal fine, il servizio di polizia municipale è tenuto a comunicare all'ufficio imposte e tasse, gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti di soggetti che abbiano posto in essere occupazioni abusive.
  3. Per l'accertamento, in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni stabilite nel presente regolamento per la tassa annuale, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

 

 

Art. 33

Revisione del regolamento

 

1.      Il presente regolamento può essere sottoposto a modificazione o ad integrazione soltanto con deliberazione del Consiglio comunale. Restano salvi gli obblighi derivanti in tal senso dalla legge.

  1. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1 il Consiglio comunale approva il nuovo testo del regolamento, quale esso risulta a seguito delle modificazioni ed integrazioni apportate, e ne dispone la pubblicazione.

 

 

Art. 34

Pubblicità del regolamento

 

  1. Fatti salvi i termini di pubblicazione previsti dalla legge, il presente regolamento  sarà sempre consultabile da chiunque intenda prenderne visione.
  2. Il rilascio di copie e di estratti è regolato in conformità alle norme dello Statuto e del regolamento sulla pubblicità degli atti dell'amministrazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 35

Entrata in vigore

 

1.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui la deliberazione del Consiglio comunale che lo approva sarà divenuta esecutiva a termini di legge.

  1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate.

 

 

 

 

ART. 36

Norme di rinvio

 

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia nonché le disposizioni del vigente regolamento generale delle entrate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                              IL SINDACO

 dott. Francesco Esposito                                                                                        ing. Sabato Polzone