COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino
- ASSIMILABILI
- PERICOLOSI
Allegato alla deliberazione di C.C.n.47 del 22-10-2004
TITOLO I
Disposizioni Generali
Art. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
Art. 2 DEFINIZIONI
Art.3 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Art. 4 ESCLUSIONI
Art. 5 PRINCIPI GENERALI
Art. 6 DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI
Art. 7 ORDINANZE CONTIGIBILI ED URGENTI
Art. 8 PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
TITOLO II
Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani domestici e assimilati
Art. 9 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI
Art. 10 NORME DI ASSIMILAZIONE
Art. 11 SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Art. 12 MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI
DOMESTICI E ASSIMILATI
Art. 13 SERVIZIO DI RACCOLTA “PORTA A PORTA”
Art. 14 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI
Art. 15 GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE
Art. 16 GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA
Art.17 COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Art. 18 GESTIONE DELLE FRAZIONI RECUPERABILI “SECCHE ”
Art. 19 GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCA NON RECUPERABILE
Art. 20 GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
Art. 21 VERDE PUBBLICO
Art. 22 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
Art. 23 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE
Art. 24 LAVAGGIO DEI CONTENITORI
Art. 25 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Art. 26 CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE
TITOLO III
Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni e cimiteriali
Art. 27 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI
Art. 28 SPAZZAMENTO STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI
Art. 29 PULIZIA CESTINI STRADALI PORTARIFIUTI
IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO
dott. Francesco Esposito ing. Sabato Polzone
Art. 30 PULIZIA DEGLI ARGINI DI FIUMI E DEI CORSI D’ACQUA
Art. 31 RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI
Art. 32 POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI
Art. 33 MERCATI, FESTE POPOLARI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E ALTRE MANIFESTAZIONI
Art. 34 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI
Art. 35 ALTRI SERVIZI DI PULIZIA
Art. 36 SGOMBERO NEVE
Art.37 OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA
Art.38 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI
TERRENI NON EDIFICATI
Art. 39 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI
Art. 40 DISPOSIZIONI DIVERSE
Art.41 AREE DI SOSTA TEMPORANEA
Art.42 GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI
TITOLO IV
Servizi Speciali –Isola ecologica
Art. 43 FINALITÀ DEL SERVIZIO
Art. 44 RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO L’ISOLA ECOLOGICA
Art. 45 ACCESSO ALL’ISOLA ECOLOGICA
Art. 46 CONFERIMENTO DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
Art. 47 CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI
Art. 48 APERTURA DELL’ISOLA ECOLOGICA
Art. 49 ADDETTI ALL’ISOLA ECOLOGICA
Art. 50 MODALITÀ DI CONFERIMENTO
Art. 51 NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 52 GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA
Art. 53 COMPITI DELL’APPALTATORE DEL SERVIZIO
TITOLO V
Validità del Regolamento, controlli e sanzioni
Art. 54 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
Art. 55 COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Art. 56 CONTROLLI E VIGILANZA
Art. 57 ACCERTAMENTI
Art. 58 DIVIETI
Art. 59 SANZIONI
Art. 60 MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO
Art. 61 ENTRATA IN VIGORE
IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO
dott. Francesco Esposito ing. Sabato Polzone
Allegati
Allegato 1: D.lgs 22/97: artt. 6, 7, 8, 13 e allegati al medesimo Decreto;
Allegato 2: Elenco dei rifiuti speciali assimilabili ad urbani.4
Disposizioni Generali
Art. 1
OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. n.22/97, ha per oggetto:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani,evitando ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
e) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
Le finalità del presente regolamento sono la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l’insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi.
DEFINIZIONI
Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.
Ai fini del presente Regolamento si assumono le definizioni stabilite dal D.lgs. 22/97 all’art. 6(riportate nell’allegato 1).
Ogni riferimento al D.Lgs. n. 22 del 5.02.1997 contenuto nel presente Regolamento si intende relativo al testo come modificato ed integrato con D.Lgs. n. 389 del 8.11.1997 e L. n. 426 del 9.12.1998.
Art. 3
I rifiuti sono classificati secondo l’origine in rifiuti urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi (art. 7 del D.Lgs. 22/97).
Sono rifiuti urbani:
1) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
2) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1),
assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
3) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
4) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche, o sulle strade e aree
private soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
5) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, giardini, parchi e aree cimiteriali;
6) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni. nonché gli altri rifiuti prodotti da attività cimiteriale.
Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n.22/97, ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento e dell’organizzazione della loro raccolta, i rifiuti urbani vengono
ulteriormente classificati come segue:
RIFIUTI URBANI
1) DOMESTICI, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, suddivisi in:
a) ORDINARI:
- VERDE: comprende il materiale lignocellulosico derivante dai lavori di sfalcio dell’erba,dalla pulizia e dalla potatura di piante sia pubbliche che private, ecc.;
- UMIDO: comprende gli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta (tipo scottex, fazzoletti di carta e simili) e verde in modica quantità;
- SECCHI: sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta
suddivisi in:
Ø RECUPERABILI: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e
riutilizzo, suddivise in:
- CARTA: frazione recuperabile costituita da carta e cartone;
- PLASTICA: frazione recuperabile costituita da contenitori per
liquidi in plastica di volume inferiore ai 10 litri;
- VETRO : frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro
quali bottiglie ecc.;
- LATTINE: frazione recuperabile costituita da contenitori in
alluminio per liquidi;
- BARATTOLI: frazione recuperabile costituita da contenitori in
acciaio o banda stagnata;
- ALTRE FRAZIONI RECUPERABILI: altre frazioni passibili di
riciclo non comprese nei punti precedenti (ad es. fogli di polietilene o cassette di plastica, se recuperabili);
Ø NON RECUPERABILI: tutte le frazioni non passibili di recupero,
compresi i piccoli ingombranti (sedie, comodini ed altri oggetti analoghi
che possano essere agevolmente raccolti dagli operatori), destinate allo
smaltimento;
b) PERICOLOSI: batterie e pile, medicinali, prodotti e contenitori etichettati “T” e/o “F”(tossici e/o infiammabili) quali vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio, eventuali altri rifiuti aventi caratteristiche di pericolosità, dei quali venga stabilita la necessità/possibilità di smaltimento/recupero in modo differenziato;
c) INGOMBRANTI: costituiti da beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico (es: elettrodomestici, computer …) o di arredamento, che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagevole conferimento al servizio ordinario di raccolta.
2) NON DOMESTICI, cioè non provenienti da civile abitazione e suddivisi in:
a) ESTERNI: sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, canali appartenenti a pubblici demani;
b) ASSIMILATI (RSA = rifiuti solidi assimilati ovvero rifiuti speciali assimilati agli urbani): sono costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità. Fino al momento in cui lo Stato non determinerà i criteri quali-quantitativi per l’assimilazione, si farà riferimento ai criteri di assimilazione stabiliti all’art. 10 del presente regolamento. I rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie reviste per i rifiuti domestici (verde, umido, secco riciclabile e non , ecc.);
c) CIMITERIALI: - provenienti da esumazioni ed estumulazioni e soggetti a particolari modalità di gestione;
- altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale classificabili nelle tipologie sopra indicate, quali secco recuperabile e non, verde, materiali lapidei …
Sono rifiuti speciali (che non siano stati dichiarati assimilati ai rifiuti urbani):
· I rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
· Derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che
derivano dalle attività di scavo;
· I rifiuti derivanti da attività industriali;
· I rifiuti derivanti da attività artigianali;
· I rifiuti derivanti da attività commerciali;
· I rifiuti derivanti da attività di servizio;
· I rifiuti derivanti da attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
· I rifiuti derivanti da attività sanitarie;
· I macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
· I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell’elenco di cui all’allegato D, sulla base degli allegati G, H ed I, del Decreto Legislativo n.22/97.
ESCLUSIONI
Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai rifiuti e materiali elencati all’art. 8 del D.Lgs. n.22/97, assoggettati a norme speciali, e ai rifiuti speciali pericolosi e non, i quali devono essere correttamente avviati a smaltimento/recupero dai produttori e gestiti secondo le norme dettate dalla legislazione vigente.
Art. 5
PRINCIPI GENERALI
La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all’osservanza dei principi generali di seguito indicati.
I Rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e in particolare:
· Senza determinare i rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
· Senza causare inconvenienti da rumori o odori;
· Senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 21 comma 1 del D.Lgs. n. 22/97, compete al Comune la gestione dei rifiuti urbani e assimilati in regime di privativa nelle forme di cui all’art. 23 del medesimo decreto e dell’art. 113 del D.Lgs n. 267/2000.
La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati e di quelli che rientrino nell’accordo di programma previsto all’art. 22, comma 11 del D.Lgs. n. 22/97.
La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento regionale, nazionale e comunitario.
Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti tramite:
· Il reimpiego e il riciclaggio;
· Le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
· L’adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi..
Per il conseguimento delle finalità di cui sopra il Comune di Pratola Serra, nell’ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dall’art. 113 del D.lgs 267/2000 e dall’art. n. 23 del D.Lgs. n.22/97.
Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. In ogni caso il cittadino-utente dovrà avere da parte dell’Amministrazione Comunale, tramite anche gli Uffici competenti, la massima attenzione per superare eventuali difficoltà legate al servizio di raccolta dei rifiuti.
Nell’attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.lgs 267/2000, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.
DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI
I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare a conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti in modo differenziato.
E’ vietato l’abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato e non autorizzato di rifiuti al suolo, nel suolo, sia sulle aree pubbliche e che private.
Non viene considerato abbandono:
· Il deposito delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema “PORTA A PORTA” nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
· Il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i
contenitori stessi sono stati predisposti;
· Il deposito in strutture per il riciclaggio (compresi quelli della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani, cioè verde ed umido come definiti al precedente art. 3, tramite compostaggio domestico o forme equivalenti)
qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all’ambiente.
E’ vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterrane.
Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti riportate nell’art. 59 del presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere,decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti e al recupero delle somme anticipate.
In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie,igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei
rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.
Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche, il Comune provvede a proprio carico allo sgombro ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
Il Comune attiva la vigilanza applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa in materia, salvo che il fatto non costituisca reato.
Il Sindaco o il Dirigente competente può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.
L’utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non
intralciare o ritardare con il proprio comportamento l’opera degli addetti al servizio di nettezza urbana.
Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (Dpr 27.4.1955 n.547, Dpr 19.3.1956 n.303 e D.Lgs. n.626/94) ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).
I mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge,assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti;
le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparati o sostituiti nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l’efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili.
Dovranno inoltre essere a perfetta tenuta stagna, onde evitare la dispersione di percolato.
Art. 7
ORDINANZE CONTIGIBILI ED URGENTI
Fatto salvo quanto previsto dalla vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell’ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo comunque un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.
Le ordinanze di cui al comma precedente sono adottate con procedure stabilite all’art. 13 del D.Lgs. n. 22/99 e successive modifiche.
PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
Il Comune promuove, tramite raccolta in appositi contenitori distribuiti nel
territorio comunale e/o presso l’isola ecologica comunale, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi e altre frazioni che non possono essere conferite nell’ordinario servizio di raccolta porta a porta, quali :
a) Rifiuti pericolosi:
a1 batterie e pile;
a2 prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo “T” o “F”;
a3 prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o variati;
a4 lampade a scarica e tubi catodici;
a5 siringhe;
a6 batterie per auto;
a7 cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
a8 altri rifiuti.
b) Rifiuti liquidi:
b1 oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti;
b2 oli e grassi minerali esausti.
Norme relative alla gestione dei
rifiuti urbani domestici e assimilati.
DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI
Il presente titolo riguarda le attività di gestione delle seguenti tipologie dei Rifiuti Urbani Domestici e Rifiuti Urbani Assimilati, come definiti al precedente art. 3 comma 3.
L’intera gestione dei Rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuata da questo Comune con differenziazione dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.
Art. 10
NORME DI ASSIMILAZIONE
In attesa che, ai fini della raccolta e dello smaltimento, vengano definiti i criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 18, comma 2, lettera d) del D. Lgs. n.22/97, per l’assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, sono considerati rifiuti speciali assimilati agli urbani (RSA) i
rifiuti speciali indicati al n.1, punto 1.1.1, lettera a) della deliberazione del Comitato interministeriale 27.07.1984 (riportati nell’elenco all’allegato 2), secondo quanto previsto dal presente regolamento e relativamente alle norme e criteri di seguito riportati.
la composizione merceologica dei rifiuti assimilati deve essere analoga a quella dei rifiuti urbani oessere costituita da manufatti o materiali simili a quelli elencati nell’allegato 2, fatto salvo le esclusioni sotto riportate.
Il loro smaltimento/trattamento non deve dare luogo ad emissioni o ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell’uomo e/o dell’ambiente rispetto a quelli derivanti dai rifiuti urbani nel medesimo impianto.
Nel caso tali rifiuti siano stati contaminati da sostanze classificate come pericolose ai sensi della normativa vigente, non potranno essere ammessi agli impianti di trattamento, se non dopo preventiva bonifica.
1) Norme di esclusione dall’assimilazione
Sono esclusi dall’assimilazione i rifiuti speciali per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di prima Categoria, oltre che naturalmente i rifiuti speciali classificati pericolosi.
Non possono essere assimilati agli urbani quei rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal Comune, quali materiali:
a) non aventi consistenza solida;
b) che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità di percolati;
c) fortemente maleodoranti;
d) eccessivamente polverulenti;
e) incompatibili per il trasporto sugli ordinari mezzi di raccolta.
Sono esclusi dall’assimilazione quei rifiuti che, per le quantità prodotte, risultino incompatibili con il sistema di raccolta attivato dal Comune (l’Amministrazione si riserva di stabilire un massimo di produzione annua).
Possono essere esclusi dall’assimilazione i rifiuti che, pur inseriti nella lista dell’allegato 2, siano scarti connessi alla produzione/attività principale di una determinata azienda e possano dalla stessa essere
avviati correttamente a recupero/trattamento secondo modalità che non sono attivate dal Comune.
2) Assimilazione dei rifiuti derivanti da attività direzionali, esercizi commerciali, servizi.
Salvo quanto previsto dal precedente punto (Norme di esclusione), sono assimilati ai rifiuti urbani senza ulteriori accertamenti i rifiuti derivanti dalle seguenti attività:
a) uffici e locali di enti pubblici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
b) servizi scolastici e loro pertinenze;
c) attività ricettivo-alberghiere e collettività, mense, ristorazione in genere;
d) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali, commerciali e di servizi;
e) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
f) attività di vendita al minuto e relativi magazzini;
g) pubblici esercizi;
h) attività artigianali di servizio alla residenza;
i) uffici, magazzini, locali mensa, spogliatoi e servizi igienico-sanitari delle attività artigianali e industriali, con esclusione delle superfici di formazione di rifiuti speciali e pericolosi.
3) Assimilazione dei rifiuti sanitari
I rifiuti sanitari assimilati agli urbani sono individuati all’art. 1 lettera g) del Decreto 26.06.2000 n. 219.
4) Procedure di accertamento per l’assimilazione dei rifiuti prodotti da singole attività.
L'assimilazione è comunque soggetta alla verifica di compatibilità secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento da parte degli uffici competenti.
L'Amministrazione Comunale potrà procedere all'effettuazione di controlli per verificare il corretto smaltimento di rifiuti speciali, per i quali l’utente goda di esenzione dal pagamento della tariffa per le relative superfici di produzione, e richiedere a tal fine documentazione a comprova.
Art. 11
Le utenze produttrici di rifiuti assimilati ad urbani sono tenute ad osservare le norme contenute al presente titolo e ad effettuare la differenziazione dei rifiuti come prevista per le utenze domestiche del
servizio di raccolta, salvo particolari casi motivati, autorizzati dal competente servizio comunale.
Ai fini del servizio di asporto, i produttori di rifiuti assimilati in quantità paragonabili a quelle delle utenze civili, verranno considerati e trattati come utenze domestiche al fine della raccolta.
Ad eccezione di tali “piccoli produttori”, i rifiuti assimilati delle altre attività produttive dovranno essere conferiti dall’utente all’interno di idonei contenitori di adeguata capacità (sacchi, bidoni, cassonetti, benne, ecc..) decisi dall’Amministrazione Comunale e dati in uso o di proprietà dell’utente, da utilizzare per la raccolta dei rifiuti in modo differenziato.
L’utente è responsabile del corretto uso degli stessi in rapporto alla tipologia di rifiuto conferito, che deve essere differenziato secondo quanto disposto nei successivi articoli. Dovrà informare gli Uffici comunali di eventuale uso improprio da parte di altri utenti non autorizzati e, se non trattasi di contenitori di sua proprietà, di comunicare eventuale danno o furto degli stessi.
Il Comune disporrà il lavaggio dei contenitori con le modalità indicate all’art. 24. Sarà onere dell’utente comunque provvedere ad effettuare ulteriori pulizie, anche esterne, dei contenitori, rispetto a quelle eventualmente programmate dal Comune, qualora la tipologia del rifiuto introdotto lo renda necessario per evitare il crearsi di odori sgradevoli ed inconvenienti igienici.
Le modalità di raccolta e le frequenze, salvo alcune variazioni indicate nei successivi articoli,saranno di norma medesime a quelle previste per le utenze domestiche.
Il Comune può disporre che il giro di raccolta dei rifiuti dei grandi produttori (anche solo per alcune frazioni di rifiuto) venga separato dalla raccolta dei medesimi rifiuti presso le rimanenti utenze.
Eventuali servizi dedicati per alcune attività saranno approvati dalla Giunta comunale qualora comportino particolari maggiori oneri. Tali servizi potranno essere erogati a fronte di compensazione dei maggiori oneri da parte dei fruitori del servizio.
Art. 12
MODALITA’ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI
Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l’intero perimetro Comunale, comprese le utenze sparse nelle zone agricole.
Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene con differenziazione dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.
Gli utenti sono tenuti a raccogliere le diverse frazioni differenziate dei rifiuti urbani e a conferirli in maniera distinta secondo le modalità indicate negli articoli successivi.
Le modalità e le frequenze di raccolta vengono determinate tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici, allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria e contenendo i costi del servizio a carico della collettività.
Pertanto l’Amministrazione Comunale può servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate nel presente Regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero oppure ciò si renda necessario in
attuazione dell’art.23, commi 1,2, e 3 del D.Lgs. n.22/97.
SERVIZIO DI RACCOLTA “PORTA A PORTA”
Il servizio di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani domestici verrà attuato con la separazione dei flussi mediante il sistema di raccolta “porta a porta”, secondo quanto precisato nei successivi articoli.
Il servizio di raccolta “porta a porta” avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada (salvo casi particolari autorizzati).
La Ditta Appaltatrice passerà “porta a porta” provvedendo allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchetti.
Questi verranno collocati, nel giorno e nell’ora prefissati, davanti all’ingresso dell’abitazione o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali
Il servizio verrà eseguito nelle prime ore del mattino secondo le disposizioni , giorni e orari che verranno stabiliti zona per zona dall’Amministrazione Comunale.
Sia gli orari, che i giorni e le frequenze di raccolta sono modificabili secondo necessità, previa disposizione dell’Amministrazione Comunale. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata, in modo comunque da non causare problemi agli utenti, in accordo tra la Ditta Appaltatrice e gli Uffici Comunali. Lo spostamento del giorno di raccolta verrà comunicato con volantini, manifesti … agli utenti interessati, salvo che agli utenti non sia già stato distribuito un calendario delle raccolte .
Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di raccolta sono tenuti a pulire la zona interessata. Quando la necessità di pulire una stessa zona si presentasse in modo costante sarà fatto segnalazione dalla Ditta raccoglitrice e gli utenti saranno invitati dagli Uffici comunali competenti a provvedere di depositare i sacchetti in apposti contenitori per evitare la dispersione da parte di animali od altro. Gli utenti sono comunque tenuti a provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento.
Il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta contenuti in sacchetti o contenitori della tipologia stabilita dall’Amministrazione comunale per ciascun tipo di frazione di rifiuto e sarà regolato dalle seguenti norme:
· Il conferimento deve avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
· I sacchi devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse (a parte per quelli riutilizzabili usati per la frazione verde);
· I sacchi o contenitori devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
· Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di ridurre i disturbi alla popolazione;
· Allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti debbono proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell’introduzione nei sacchetti e/o contenitori.
Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti dovrà essere segnalata agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso.
Per proteggere i sacchi dagli attacchi degli animali possono essere usati idonei mezzi e/o appositi contenitori di proprietà dell’utente il quale deve garantirne la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario.
Il conferimento di questi contenitori dovrà sottostare alle norme indicate per i sacchetti ed in particolare i contenitori stessi non potranno in alcun modo essere posizionati in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale.
Nel caso che i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l’utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.
Per le utenze di tipo condominiale o comunque collettivo i sacchi potranno essere posti all’interno di appositi contenitori che verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la
raccolta dei rifiuti in essi contenuti.
Nel caso di vicoli stretti, strade impraticabili ai mezzi della raccolta o negli altri casi che l’Amministrazione riterrà necessario, per la tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi o altri contenitori dovranno essere collocati vicino all’accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.
Per gli utenti che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi, se ritenuto opportuno dall’Amministrazione Comunale, potrà avvenire, sempre in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori che potranno essere messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al
presente Regolamento.
Per coloro che non abbiano possibilità (es. per motivi igienico-sanitari) e/o spazi di stoccaggio nella proprietà privata, potranno essere individuate e utilizzate aree pubbliche per il posizionamento dei contenitori, su autorizzazione del competente ufficio. Tali contenitori potranno costituire anche un’unità a servizio di più utenze, fermo restando la responsabilità delle stesse per un corretto conferimento.
La pulizia e la disinfezione dei contenitori possono essere imposte agli utilizzatori dai responsabili degli uffici comunali competenti nel caso che venisse ritenuto opportuno per motivi igienico-sanitari o di decoro..
I contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità ne risultare sgradevoli alla vista ne
essere tali da costituire intralcio o rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l’uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.
Art. 14
DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI
Tutte la frazioni raccolte dovranno essere conferite distintamente ognuna ad idoneo impianto di Recupero/Smaltimento in ogni caso le operazioni di Recupero (come indicate nell’allegato C al D.Lgs. n.22/97) sono da preferirsi a quelle di Smaltimento (come indicate nell’allegato B dello stesso D.Lgs. n.22/97).
Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.
Art. 15
GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE
La raccolta della frazione verde dei rifiuti urbani viene effettuata con il sistema “porta a porta”.
Da marzo a novembre (inclusi), il servizio verrà effettuato con cadenza settimanale. Nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, in tutto il territorio Comunale la raccolta verrà effettuata quindicinalmente.
Relativamente alle frequenze di raccolta, l’Amministrazione Comunale potrà, a seguito di particolari nuove esigenze, modificare i suddetti periodi.
I rifiuti verranno conferiti all’interno di sacchi a rendere, di bidoni in plastica, di cassonetti, oppure come ramaglie legate in fasci di lunghezza tale da permettere agevolmente il carico manuale da parte di un operatore. Per i grandi produttori il conferimento potrà avvenire all’interno di cassoni scarrabili o benna.
Non dovranno essere raccolti i rifiuti inquinati da materiale estraneo.
Il verde così raccolto, privo di sacchi di plastica ed altre impurità non compostabili, sarà conferito dalla Ditta Appaltatrice all’impianto di compostaggio.
La raccolta non sarà eseguita nelle zone escluse dal servizio per l’adesione al compostaggio domestico delle utenze ivi residenti o presso singole utenze aderenti alla suddetta pratica tramite convenzione approvata dall’Amministrazione Comunale.
Nel servizio è compresa anche la raccolta del verde pubblico e cimiteriale, secondo le modalità accordate tra il Comune e la Ditta incaricata.
A parte per il verde pubblico, il Comune si riserva di attivare o meno il servizio di raccolta per utenze con grande quantità di tali frazioni, applicando per tale frazione di rifiuto, anche per le utenze domestiche, i criteri stabiliti alle norme di assimilazione (art. 10).
Art. 16
GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA
La raccolta delle frazione umida (come definita dall’art. 3 del presente Regolamento) viene effettuata con il sistema “porta a porta” con frequenza minima non inferiore a due volte alla settimana. Durante i mesi estivi (di norma dal 15 giugno al 15 settembre) potrà essere effettuato un terzo passaggio settimanale, per prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.
La raccolta non sarà eseguita nelle zone escluse dal servizio per l’adesione al compostaggio domestico delle utenze ivi residenti o presso singole utenze aderenti alla suddetta pratica tramite convenzione approvata dall’Amministrazione Comunale.
I rifiuti umidi dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti trasparenti in materiale biodegradabile che saranno forniti dal Comune o comunque di tipologia approvata dal Comune e conferiti obbligatoriamente nei giorni prestabiliti all’interno di idonei contenitori rigidi, dotati di coperchio, e di sufficiente capienza.
Per le utenze quali pubblici esercizi, mense, ecc. con forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati verranno utilizzati appositi contenitori i quali saranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche, ma potranno essere attivate modalità o frequenze di conferimento diverse da quelle per le utenze domestiche.
Sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell’area circostante al punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico.
Non saranno raccolti i rifiuti confezionati in sacchetti diversi da quelli forniti dal Comune o comunque non approvati dal Comune o inquinati da
materiale estraneo e l’utente verrà invitato a conformarsi alle modalità stabilite per il servizio di raccolta.
I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportatati in appositi centri per il compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dalla trasformazione dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa e l’attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico delle Frazione Organica dei Rifiuti Urbani Domestici .
Ogni utente interessato alla pratica del compostaggio potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulle frazioni verde ed umido prodotti dal suo nucleo familiare/abitazione ed utilizzare i prodotti di risulta sul proprio orto, giardino, fioriere, ecc. Potrà essere consentito, in via eccezionale ed a richiesta, l’effettuazione del compostaggio domestico congiunto per un massimo di due famiglie con abitazioni vicine.
Il compostaggio domestico può avvenire con l’utilizzo di diverse metodologie (quali Cumulo,Concimaia, Casse di Compostaggio,
Composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del
materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.
Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all’ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà
Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
· Provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un’adeguata sterilizzazione del materiale;
· Assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;