n.07 del 31/01/2005
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
I. C. I.
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
INDICE
Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Area di pertinenza del fabbricato
Articolo 3 - Area fabbricabile
Articolo 4 - Determinazione del valore delle aree edificabili
Articolo 5 – Abitazione principale
Articolo 6 - Alloggio non locato e residenza secondaria
Articolo 7 – Pertinenze dell’abitazione
Articolo 8 – Fabbricati inagibili o inabitabili
Articolo 9 - Fabbricato parzialmente costruito
Articolo 10 - Aliquote - detrazioni
Articolo 12 - Rinuncia all’imposizione
Articolo 13 - Rateizzazioni
Articolo 14 – Attività di controllo
Articolo 15 - Sanzioni
Articolo 16 – Incentivi per il personale addetto all’Ufficio Tributi
Articolo 17 – Terreni fuori dal campo di applicazione dell’ICI
Articolo 18 – Fabbricati rurali
Articolo 19 – Alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 20 - Immobili appartenenti a cooperative edilizie
Articolo 21 - Multiproprietà e condominio
Articolo 22 – Immobili posseduti dai coniugi in regime di comunione legale o
Articolo 23 – La casa adibita ad abitazione familiare nella separazione
Articolo 24 – Esenzione per gli enti non commerciali
Articolo 25 - Versamenti
Articolo 26 – Riscossione coattiva
Articolo 27 – Attribuzione di rendite definitive
Articolo 28 – Rapporti con il contribuente
Articolo 29 - Rinvio
Articolo 30 - Decorrenza
ARTICOLO 1
(Oggetto)
( Area di pertinenza del fabbricato )
1. Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell' art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.. 504/92, s'intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.
2. L'area di cui al comma 1, se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione nel caso consenta l'edificazione di altro fabbricato, e comunque, nel caso di effettiva costruzione di un altro immobile sull'area di pertinenza. Il valore dell'area è rapportato alla potenzialità edificatoria residua.
3. Per i fabbricati che ricadono in corti individuate con più mappali, in quanto acquistate in tempi successivi, queste ultime si possono considerare corti pertinenziali fino a quando viene rispettato il vincolo del comma precedente, senza necessità di eseguire procedure catastali per l'accorpamento dei mappali.
ARTICOLO 3
( Area fabbricabile )
1. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come questa risulta definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo n. 504/1992, è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, definitivamente approvato ed esecutivo a tutti gli effetti. Si comprendono in tale definizione anche le aree ricadenti in un piano particolareggiato di iniziativa private anche se di interesse pubblico.
2. L’attribuzione di area fabbricabile,ove non precedentemente classificata come tale,è comunicata al proprietario,ai sensi dell’art.31 comma 3 della legge 27 dicembre 2002 n.289,a mezzo del servizio postale.
ARTICOLO 4
(Determinazione del valore venale delle aree edificabili)
1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune di Pratola Serra con i parametri di seguito indicati:
a) indici di edificabilità;
b) destinazione funzionale;
c) posizione dell’immobile rispetto al tessuto urbano;
2. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di valori superiori a quelli predeterminati,non si darà luogo ad accertamenti,né al rimborso di imposta
3. Il contribuente che ritenesse il valore della propria area edificabile, inferiore ai valori stabiliti dalla giunta comunale, potrà segnalare tale situazione , documentandola con perizia estimativa redatta da professionista abilitato. Qualora l’Amministrazione valutata la situazione specifica, riconoscesse un valore inferiore a quello fissato dalla stessa giunta comunale, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo in quanto i valori determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo rappresentano solamente un valore minimo al fine di dare la certezza al contribuente che al di sopra di detti valori l'ufficio non farà accertamenti
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.
1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il soggetto passivo e i suoi familiari dimorano abitualmente; abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo case Popolari; abitazione posseduta nel territorio del Comune da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata), ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992:
a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
b) l'abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al 1° grado, (genitore e figlio).(Così modificato dalla delibera di C.C. n°9 del 07/03/2006).
c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Ufficio Tecnico Erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime.
2. Il beneficio previsto dalle precedenti lettere a) – b) e c) decorre dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione e viene concesso a seguito di istanza del soggetto interessato.
3. L’ interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione per abitazione principale,presentando apposita autocertificazione ai sensi del DPR n.445/2000 .
4. La cessazione delle condizioni di diritto e di fatto che hanno permesso la fruizione delle agevolazioni,deve essere comunicata al Comune ed ha effetto dall’anno successivo a quello dell’avvenuta cessazione.
( Alloggio non locato e residenza secondaria )
1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, non locata né data in comodato a terzi.
2. Agli stessi fini, s'intende per "residenza secondaria" o "seconda casa", l'unità immobiliare che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione .
1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze, come definite dall’art.817 del codice civile, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o del titolare diritto di godimento
2. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale : garage o box auto,la soffitta e la cantina, destinate ed effettivamente utilizzate in modo continuo al servizio dell’abitazione principale .
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutte le abitazioni principali così come definite dal precedente art. 5.
.
1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del regolamento edilizio comunale.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
a) mediante perizia tecnica redatta dall’U.T.C.;
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.n.445/2000
Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il
proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti per le unità immobiliari inagibili e o inabitabili deve sussistere una oggettiva situazione di pericolo alla salute e/o all’incolumità fisica delle persone ,non dipendente dalla volontà del soggetto passivo.
6. Non costituisce,per se solo,motivo di inagibilità e/o inabitabilità ,il mancato allacciamento agli impianti di servizi ( acqua,energia elettrica,gas,fognatura etc.).
7. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.
( Fabbricato parzialmente costruito )
1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento o di utilizzo se precedente. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
(Aliquote-Detrazioni)
1. Spetta alla Giunta Comunale deliberare, con l'atto di determinazione dell'aliquota, le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge (e le eventuali maggiori riduzioni d'imposta) relative all'abitazione principale.
2. Quanto deliberato circa la detrazione per abitazione principale ha effetto per il solo anno per il quale è stata adottata la relativa deliberazione. Tuttavia, qualora per l'anno successivo s'intenda confermare, in tutto o in parte, quanto precedentemente stabilito, è sufficiente darne atto nel provvedimento annuale di determinazione dell'aliquota.
1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, secondo quanto disposto nei commi seguenti.
2. L'inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi del Comune (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.
3. L'ammontare delle somme da rimborsare è determinato dalla differenza fra l'imposta versata dal contribuente e l'imposta che avrebbe dovuto versare nel caso in cui il terreno fosse stato inedificabile fin dall'origine.
4. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che:
a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 2;
c) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti ed i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
d) comunque, non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
5. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.
6. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2.
ARTICOLO 12
( Rinuncia all'imposizione- Rimborsi)
1. .Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato quando il credito tributario vantato dall’Amministrazione,con riferimento ad ogni periodo di imposta, sia inferiore ad €.16,53 pari a £.32.000 .
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica,qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo di sanzioni amministrative o interessi,derivi da ripetute violazioni,per almeno un biennio,degli obblighi di versamento concernenti il tributo.
3. Parimenti,non si procede a rimborso al contribuente,quando l’importo complessivo da rimborsare per ciascuna annualità di imposta,risulti inferiore ad €.16,53.
( Rateizzazione )
1. Nel caso di accertamento riguardante uno o più anni di imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, sia pari o superiore a €. 500,00, su richiesta del contribuente, questo può essere rateizzato , con provvedimento del responsabile del procedimento,alle condizioni e nei limiti appresso indicati:
· Durata massima : mesi 12 ;
· Applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi inerenti l’imposta in argomento,o in mancanza ,nella misura legale al momento vigente;
· Inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni o rateizzazioni.
2. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
3. E’ esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati;
4. Sono fatte salve in ogni caso,le disposizioni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e le conseguenti determinazioni del funzionario responsabile della gestione del tributo.
5. Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti,in caso di calamità naturali di grave entità ,la Giunta Comunale con proprio atto motivato,può stabilire ,in assenza di normativa primaria in merito,il differimento e/o la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza.
( Attività di controllo )
1. Il Comune sulla base delle dichiarazioni ricevute e di ogni altra informazione di cui ha la disponibilità , controlla il corretto assolvimento dell’imposta comunale sugli immobili da parte dei contribuenti.
2. In caso di omissioni o tardività di versamento dell’imposta il Funzionario responsabile emette avviso di accertamento motivato contenente l’indicazione dell’imposta da versare , degli interessi e delle sanzioni per l’omissione o la tardività.
3. Ai sensi dell’art 59, comma 1, lett. l) punto 3 del D. Lgs. 446/97 il termine per la notifica, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento , di avviso di accertamento per omesso , parziale o tardivo versamento con liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta , delle sanzioni e degli interessi , è fissato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione salvo eventuale proroghe disposte da norme statali.
4. L’accertamento dell’I.C.I. può essere definito con adesione del contribuente secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.19 giugno 1997 n.218,come recepito nell’apposito regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C.n.37 del 18/12/1998.
5. Ai sensi dell’art.59 lett. l) punto 2 del D. Lgs. N. 446/97 la Giunta Comunale annualmente , con un proprio atto può fissare gli indirizzi esecutivi per l’attività di controllo del tributo al funzionario responsabile , tenuto conto della potenzialità della struttura organizzativa dell’Ente stesso, con il fine di semplificare e razionalizzare il procedimento per ridurre gli adempimenti e potenziare l’attività di controllo sostanziale .
( Sanzioni )
1. Per l’omissione o tardività del versamento dell’imposta si applicano le disposizioni vigenti in tema di sanzioni tributarie, attualmente contenute nell’art.13 del D.Lgs. 471/97 ;
( Incentivi per il personale addetto all’ufficio tributi )
1. In conformità ed ai sensi dell’art.59 comma 1 lett.p del D.lgs n.446/97,ai fini del potenziamento ed incentivazione dell’Ufficio Tributi del Comune,sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all’azione accertativa e di recupero dell’evasione tributaria in materia I.C.I nella misura del 10% delle somme effettivamente riscosse
2. Le modalità di riparto della suddetta percentuale sono demandate alla contrattazione decentrata integrativa.
( Terreni fuori dal campo di applicazione dell'IC I)
1. Sono esclusi dal campo di applicazione dell'ICI i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengono esercitate le attività agricole intese nel senso di cui all'art. 2135 del Codice Civile.
2. Sono, in particolare esclusi dal campo di applicazione dell'imposta:
a) i terreni incolti o abbandonati;
b) i terreni sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale, c.d. orticelli;
c) i terreni non fabbricabili e utilizzati per attività diverse da quelle agricole.
ARTICOLO 18
( Fabbricati rurali )
1. Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 504/92, non sono soggetti all'imposta i fabbricati rurali.
2. Ai fini del riconoscimento della ruralità i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare,secondo quanto disposto dall’art.9 del D.L.30 dicembre 1993 n.557,convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n.113, le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all’attività di alpeggio in zone di motagna;
c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario; qualora sul terreno siano praticate culture specializzate in serre o la funghicoltura o altra coltura intensiva ovvero il terreno è ubicato in Comune considerato montano ai sensi dell’art.1 comma 3 della legge 31 gennaio 1994 n.97, il suddetto limite è ridotto a 3.000 metri quadrati.
d) Il volume d'affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n.97/94,il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo,determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'I.V.A. si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del ministro dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'art. 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408 non possono comunque essere riconosciuti rurali.
4. Sono considerate rurali le costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'art. 29 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
5. Sono altresì considerate rurali le costruzioni strumentali all'attività agricole destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione,nonché i fabbricati destinati all'agriturismo;
6. Per l’applicazione delle esenzioni dall’imposta contenute nel presente articolo,sono considerati coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale,giusta previsione dell’art.58 comma 2 del D.Lgs.15dicembre 1997 n.446.le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali,previsti dall’art.11 della legge 9 gennaio 1963 n.9 e soggetti al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità,vecchiaia e malattia. L’iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l’intero periodo di imposta.La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
( Alloggi di edilizia residenziale pubblica)
1. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo dell'imposta è l’ente locatario.
ARTICOLO 20
(Immobili appartenenti a cooperative edilizie)
1. Per gli immobili a proprietà indivisa appartenenti a cooperative soggetto passivo è la cooperativa. Se la proprietà è divisa, soggetto passivo è il singolo socio all'atto dell'assegnazione.
(Multiproprietà e condominio)
1. Nel caso di multiproprietà l'imposta è dovuta ,ai sensi dell’art.19,comma 1 della legge 23 dicembre 2000 n.388,dall’amministratore del condominio o della comunione..
2. Per le parti comuni dell’edificio,come definite dall’art.1117 n.2 del codice civile,cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale la dichiarazione con relativo versamento dell'imposta è presentata dall’amministratore in nome e per conto del condominio.
3. Nel caso di cui al comma precedente, nel caso in cui non sia obbligatoria la nomina dell'amministratore, la dichiarazione con il versamento dell’imposta dovuta è effettuata da ciascun condomino.
ARTICOLO 22
(Immobili posseduti dai coniugi in regime di comunione legale o convenzionale)
1. A prescindere dalla quota di possesso risultante dall'atto di acquisto, i coniugi in regime di comunione legale sono soggetti passivi dell'imposta nella misura del cinquanta per cento.
2. E' fatta salva la diversa percentuale prevista in sede di comunione convenzionale ai sensi dell'art. 210 Codice Civile.
3. L'imposta sugli immobili ricompresi nel fondo patrimoniale è dovuta da ciascun coniuge nella misura del cinquanta per cento.
ARTICOLO 23
(La casa adibita ad abitazione familiare nella separazione)
1. Nel caso di separazione legale dei coniugi, l'ICI sulla casa adibita ad abitazione familiare è dovuta dal coniuge al quale l'immobile è stato attribuito con la sentenza o con l'omologazione della convenzione della separazione.
ARTICOLO 24
(Esenzioni per gli enti non commerciali)
1. Sono esenti dall'imposta soltanto i fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della L. 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che gli stessi oltre che utilizzati siano anche posseduti ,a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento,dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è estesa anche agli enti ONLUS regolarmente registrati all'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta,ai sensi dell’art.4 del D.Lgs.30 dicembre 1992 n.504.
(Versamenti)
1. I versamenti d’imposta potranno essere effettuati, sul conto corrente postale intestato al comune o direttamente presso la tesoreria medesima, nonché tramite il sistema bancario.
Gli Uffici potranno comunque impostare ulteriori e diverse forme di riscossione atte ad agevolare i contribuenti e/o ridurre le spese di gestione .
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che il debito d'imposta sia stato interamente assolto.
3. Al fine di regolarizzare il versamento di cui al comma 2 il contribuente che lo effettua deve inviare all'Ufficio Tributi una comunicazione su carta semplice indicando:
a) gli immobili per cui è stato effettuato il versamento anche per conto dei contitolari;
b) i dati anagrafici dei contitolari per conto dei quali è stato effettuato il versamento.
(Riscossione coattiva)
1. La Riscossione coattiva è effettuata con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali e cioè tramite la procedura dell’ingiunzione prevista dall’art.2 del R.D.14 aprile 1910 n.639 e succ.mod.,con spese a carico del contribuente moroso,ovvero a mezzo di ruolo secondo le procedure del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602 e succ.mod.ed integr.
ARTICOLO 27
(Attribuzione di rendite definitive)
1. Ai fini delle liquidazioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, non sono punibili con maggiorazioni e/o sanzioni i contribuenti che hanno versato, per i fabbricati sforniti di rendita, l'imposta comunale sugli immobili sulla base della rendita presunta con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto; in tali casi non sono altresì applicabili interessi sull'imposta.
1. In attuazione delle disposizioni della legge 27 luglio 2000 n.212 “ cosiddetto statuto del contribuente” i rapporti tra l’Amministrazione e il contribuente sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. L’attività dell’amministrazione è orientata in particolar modo al controllo sostanziale degli adempimenti posti a carico del contribuente.
3. Ai fini di quanto sopra deve essere garantita la chiarezza e la conoscenza degli atti oggetto di imposizione tributaria.Tali atti,anche su istanza del contribuente,possono essere soggetti a riesame,per l’esercizio del potere di autotutela.
4. E’ altresì recepito il diritto di interpello.
1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni , nonché in quanto compatibili e non in contrasto,le norme contenute nel regolamento comunale generale delle Entrate approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.9 del 8/03/2000 e nel regolamento comunale dell’accertamento con adesione del contribuente e per l’autotutela approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.37 del 18/12/1998.
(Decorrenza)
1.
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2005.
